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ARAN sui permessi non retribuiti da recuperare

L’ARAN, con l’orientamento applicativo del 11 aprile 2023, n. CQRS171, è intervenuto nel merito di un dipendente che ha chiesto un permesso non retribuito da recuperare

17 APRILE 2023

Con l’orientamento applicativo del 11 aprile 2023, n. CQRS171 ha risposto a un quesito di un dipendente, già fruitore di un distacco sindacale part-time (4,5 ore il lunedì e 4,5 ore il martedì) che chiedeva un ulteriore permesso non retribuito da recuperare in un altro giorno della settimana per partecipare ad una trattativa sindacale.
 
All’interno dell’orientamento applicativo si legge come l’art. 8, comma 7 del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall’art. 1, comma 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, prevede che, nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 7 bis e 7 ter. Tuttavia, il comma 7, permette di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.
 
Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’Ente di concedere i permessi di recuperarlo, nei casi in questione si deve applicare la regola generale prevista nei CCNL per la fruizione dei permessi brevi, che fa dipendere la possibilità di assentarsi del dipendente alla valutazione del dirigente o del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio.