Riduzione del trattamento economico per aspettativa sindacale
L’ARAN, con l’orientamento applicativo del 11 aprile 2023, n. CQRS177a, interviene nel merito della richiesta di collocazione in aspettativa sindacale
14 APRILE 2023
Attraverso l’orientamento applicativo del 11 aprile 2023, n. CQRS177a, l’ARAN ha risposto ad un quesito che vedeva un dipendente del comparto FL, funzionario direttivo titolare di posizione organizzativa, già in distacco sindacale a tempo parziale per 18 ore settimanali (50%), chiedere anche di essere collocato in aspettativa sindacale non retribuita a tempo parziale per le restanti 18 ore.
All’interno dell’orientamento applicavo di legge come il trattamento economico dei dipendenti del comparto FL in distacco sindacale è disciplinato dall’art. 47 del CCNL del 14 settembre 2000, come integrato dall’art. 39 del CCNL 22 gennaio 2004. Quest’ultimo al comma 3 prevede: “al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori”.
Ne consegue che, qualora un dipendente che si trovi nella posizione di PO sia collocato in distacco sindacale al 50%, esso conserva la retribuzione di posizione per intero poichè già percepisce una metà per la circostanza di essere in distacco part-time e l’altra metà per il fatto di rendere la residuale prestazione lavorativa. Caso differente qualora si presenta un’aspettativa sindacale non retribuita per la quale si opera una decurtazione della retribuzione in relazione alla percentuale di aspettativa richiesta.
Però qualora il lavoratore fruisca già di una distacco sindacale al 50% e per la restante percentuale goda di una aspettativa sindacale non retribuita, la retribuzione che gli spetterà, farà riferimento solamente alle 18 ore coperte dal distacco retribuito part-time mentre per le 18 ore relative all’aspettativa sindacale nulla è dovuto, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 5 del CCNQ 4 dicembre 2017