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Permessi studio in relazione alla frequenza di lezioni telematiche

L’ARAN, con l’orientamento applicativo del 28 marzo 2023, n. CFL212, ha chiarito che le 150 ore di permessi studio valgono anche per la frequenza di lezioni in modalità asincrona

5 APRILE 2023

Attraverso la pubblicazione dell’orientamento applicativo del 28 marzo 2023, n. CFL212, l’ARAN si è espressa, cercando di far chiarezza, sulla questione della concessione dei permessi studio di 150 ore anche per la frequenza di lezioni telematiche. ARAN interviene spiegando se il beneficio può essere concesso anche per la frequenza di lezioni registrate ovvero in modalità asincrona.

 
Si legge nell’orientamento applicativo che la fruizione della lezione a distanza deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali contenute nel CCNL. Pertanto essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all’iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all’attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l’orario di lavoro. Queste sono le condizioni essenziali per poter aver diritto alle 150 ore retribuite di permesso studio. Non sono però solamente queste le condizioni essenziali poichè la fruizione del permesso deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l’orario di lavoro della causa giustificativa dell’assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente. Ciò significa che è possibile usufruire dei permessi in questione soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l’esclusione delle modalità asincrone, ossia, l’esclusione della partecipazione a lezione registrate.
 
Si ricorda inoltre che se il lavoratore studente ha con l’ente un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi continuativi, lo stesso avrà diritto soltanto alle agevolazioni riguardanti l’orario di lavoro ordinario e straordinario, nonché ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame (ossia 8 giorni all’anno di permesso retribuito).
 
Se, invece, il lavoratore studente ha con l’ente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a sei mesi continuativi, lo stesso avrà diritto, oltre che alle agevolazioni previste, anche a permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare (e non scolastico) e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la misura massima di 150 ore annue deve essere riproporzionata alla durata temporale nell’anno solare di riferimento del contratto di lavoro stipulato. Nel caso di part-time orizzontale, verticale o misto, le ore di permesso studio fruibili sono soggette a riproporzionamento con le stesse modalità previste per tutti i permessi orari.