La mobilità volontaria e lo scorrimento delle graduatorie
Secondo il Tar Lecce i Comuni non sono tenuti a scorrere le graduatorie di altri enti prima di dare corso ad una assunzione in mobilità volontaria
24 FEBBRAIO 2023
I Comuni non sono tenuti a scorrere le graduatorie di altri enti prima di dare corso ad una assunzione in mobilità volontaria e tale principio si estende allo scorrimento delle graduatorie dello stesso ente. È quanto afferma la sentenza della prima sezione del TAR di Lecce n. 2050 del 27 dicembre 2022.
Nel provvedimento si evidenzia che: “in base a consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale dall’art. 30 comma 2-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche – si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa preferire l’utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell’organizzazione della Pubblica amministrazione, non da reclutare mediante un’assunzione ex novo“.