20 FEBBRAIO 2023
Di Carlo dell’Erba
L’aumento della indennità di posizione per gli incarichi di elevata qualificazione è possibile solo dopo il prossimo 1 aprile. Occorre continuare ad erogare la indennità per il personale di categoria A e B. Con i proventi derivanti dal gettito delle sanzioni per la violazione al codice della strada si può finanziare anche la indennità per i vigili che lavorano all’esterno. L’assegno ad personam previsto dal CCNL 21.5.2018 per il personale interessato da progressioni verticali deve essere incrementato a seguito della entrata in vigore del nuovo contratto. Questo compenso non può essere applicato in modo retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali. Il differenziale stipendiale in misura maggiorata spetta ai vigili inquadrati nell’area degli istruttori cui sono stati assegnati incarichi di coordinamento. Il cumulo tra indennità di servizio esterno dei vigili e per le condizioni di lavoro è possibile, ma solamente se riguarda fattispecie tra loro diversificate. Solamente alle assunzioni nella categoria degli operatori esperti che saranno effettuate dopo il prossimo 1 aprile non si applicherà la distinzione di inquadramento tra B1 e B3. Sono queste le indicazioni fornite dall’Aran sull’applicazione del CCNL delle Funzioni Locali 16.11.2022.
Ogni incremento delle indennità per le elevate qualificazioni è rinviato alla data di entrata in vigore delle specifiche regole, quindi allo 1 aprile 2023, ovvero alla data in cui scadranno gli incarichi di posizione organizzativa in quel momento in essere. E’ questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 177.
La prima indicazione è che tutte le disposizioni dettate dal CCNL 16 novembre 2022 in tema di revisione dell’ordinamento professionale, ivi comprese le nuove regole sugli incarichi di elevata qualificazione, che prendono il posto delle posizioni organizzative, si applicheranno a partire dalla data dello 1 aprile 2023, cioè dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del contratto nazionale.
Aggiunge l’Aran che “gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di Elevata Qualificazione”. Quindi ogni possibilità di prevedere incrementi deve essere rinviata a tale data.
Ma, in ogni caso, “gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt 13 e ss del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi”. Per cui in questo caso ogni ipotesi di aumento deve essere rinviato ulteriormente.
Le amministrazioni devono continuare a corrispondere la indennità prevista per il personale delle categorie A e B1, vecchia indennità per il personale delle qualifiche professionali più basse, in quanto le relative norme sono ancora in vigore. E’ quanto chiarisce l’Aran con il parere CFL 178. Ci viene ricordato, assai opportunamente, che anche essa (in quanto compresa tra le indennità professionali) è a carico del bilancio dell’ente e non del fondo.
Ci viene detto in primo luogo che “non essendo stata disapplicata o sostituita dal nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, la specifica disciplina prevista dall’art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 è pienamente vigente”. Quindi essa deve continuare ad essere erogata.
Inoltre, ci viene detto che essa “continuerà ad essere erogata anche dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia anche dopo il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL (1° aprile 2023)”.
La quota di proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze al Codice della Strada che l’ente destina alla incentivazione dei vigili può essere utilizzata anche per il finanziamento della indennità di servizio esterno, previsione che si aggiunge alla destinazione di queste somme alla incentivazione della performance individuale e, si deve ritenere, anche della indennità di turno, con particolare riferimento alla fattispecie per la quale in questo modo vengono incrementate le prestazioni richieste al personale. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran CFL 191.
Alla base di tale indicazione la considerazione, che viene posta in continuità con le precedenti risposte dell’Aran, che il “servizio esterno è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale”, quindi alla finalità che espressamente il Codice della Strada pone come condizione per la utilizzazione di questa opportunità.
Il parere ci ricorda che queste risorse vanno incluse nella parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, ex articolo 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 che viene espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022.
L’importo dell’assegno personale previsto dal CCNL 21.5.2018 per i dipendenti interessati da progressioni verticali effettuate nel triennio 2019/2021 deve essere rivalutato sulla base dei nuovi stipendi tabellari, facendo riferimento ai valori contenuti nella specifica tabella allegata al CCNL. Sono queste le indicazioni contenute nel parere parere Aran CFL 180. Esso aggiunge inoltre la seguente indicazione: si deve ritenere “che tale assegno si consolidi e non vada, pertanto, ulteriormente aggiornato con le rideterminazioni dei valori stipendiali decorrenti in date successive alla sottoscrizione definitiva del predetto CCNL 16/11/2022”. Si deve evidenziare che la risposta non fa riferimento agli incrementi previsti su base mensile per le varie posizioni di progressione economica dalla tabella D allegata al CCNL del triennio 2019/2021. Ricordiamo che tale assegno è riassorbito, per espressa previsione contrattuale, con la prima progressione economica che viene assegnata al dipendente. Ed inoltre che, sulla base del CCNL 16.11.2022, questo assegno ad personam viene finanziato dalla parte stabile del fondo, mentre nello stesso tornano ad essere disponibili gli importi delle progressioni economiche in godimento da parte del personale interessato dalla progressione verticale.
Le disposizioni che dispongono la maggiorazione della indennità per il turno festivo infrasettimanale sono immediatamente operative e possono essere derogate solamente dal dipendente che richieda la fruizione del riposo compensativo, ove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa. Quindi esse si applicano a partire dal 16 novembre 2022, cioè dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale del triennio 2019/2021. E’ quanto leggiamo nel parere Aran CFL 189.
Occorre aggiungere infine che viene chiarito con molta nettezza che questa disposizione non ha effetto retroattivo. Se ne deve trarre la conclusione che la prima applicazione si è avuta con la festività della Immacolata Concezione dello 8 novembre 2022 e successivamente di Santo Stefano e della Epifania.
Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 96 del CCNL 16.11.2022 i dipendenti della polizia locale che hanno titolo a ricevere il differenziale stipendiale nella misura più elevata sono quelli inquadrati nell’area degli istruttori e che sono destinatari di funzioni di coordinamento assegnate con atti formali e che sono connesse con il maggiore grado rivestito. Leggiamo testualmente nel parere Aran CFL 182/a che “il riferimento agli ordinamenti degli Enti ed all’attribuzione con atti formali sulla base degli ordinamenti stessi, consente di dare corretta interpretazione alla locuzione connesse al maggior grado rivestito, con essa dovendosi intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell’emolumento in parola sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente."
Il divieto di cumulo in capo allo stesso dipendente del settore della vigilanza della indennità di servizio esterno e di quella per le condizioni di lavoro è stato superato dal CCNL 16 novembre 2022. Ma queste indennità possono essere cumulate solamente se di riferiscono a fattispecie tra loro diverse. E’ quanto chiarisce l’Aran, illustrando la novità contrattuale, nel parere CFL 192.
In primo luogo ci viene ricordato che “nella nuova disciplina dell’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022 è stata espunta la non cumulabilità con l’indennità condizioni lavoro”. Per cui il divieto stabilito dal CCNL 21 maggio 2108 è stato superato.
Il parere aggiunge subito dopo che occorre comunque fare riferimento ai principi di carattere generale per i quali “una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse”. Dal che sembra potersi trarre la indicazione che la remunerazione del rischio e del disagio è assorbita dalla indennità per il servizio esterno e che si può dare corso alla erogazione della indennità per le condizioni di lavoro ai vigili che percepiscono la indennità di servizio esterno per remunerare il maneggio valori.
Le assunzioni di personale per i concorsi nella categoria B3 che saranno effettuate dopo il prossimo 1 aprile vanno effettuate nell’area degli operatori esperti con il tabellare iniziale. E’ questa la indicazione contenuta nel parere Aran CFL 205.
La norma di riferimento è costituita dal comma 5 dell’articolo 13 del CCNL 16.11.2022.
Sulla base di tale disposizione queste assunzioni devono “avvenire secondo le previsioni della Tabella B di Trasposizione, nel caso specie il personale verrà giustamente inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti e, con riguardo al trattamento economico, se l’assunzione avviene dopo il 1° di aprile 2023, si applicherà il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti”.