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Giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione

Una recente sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. III (sentenza 23 gennaio 2023 n. 208) afferma che le procedure di stabilizzazione sono procedure non concorsuali
 

6 FEBBRAIO 2023

Approfondimento di Nicola Niglio

Una recente sentenza del Tar Lombardia – Milano, Sez. III (sentenza 23 gennaio 2023 n. 208) afferma che le procedure di stabilizzazione sono procedure non concorsuali, e ciò in quanto esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati finalizzata all’individuazione di quelli che dimostrano maggiore capacità, da inserire in una graduatoria di merito, al vertice della quale si collocano i vincitori, ma consistono nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere.

Trattasi, pertanto, di un percorso assunzionale diverso dal pubblico concorso, nell’ambito del quale la pubblica amministrazione attua la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, esercitando la facoltà di dar luogo alla stabilizzazione. Per queste ragioni, a tali procedure non si applica il quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma il terzo comma dello stesso articolo il quale, come detto, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione (1).

Il fatto

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Milano ha disposto l’esclusione di un dipendente a tempo determinato dello stesso Comune con la qualifica di Funzionario dei Servizi Formativi – dalla procedura di stabilizzazione di cui all’avviso D1 IDSF-S 2022 del 20 luglio 2022. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.

Il TAR Lombardia ritiene che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In proposito si osserva che, come noto, l’art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse quelle concernenti l’assunzione. In base al quarto comma dello stesso art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, restano devolute al giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia concorsuale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale si è uniformata la Sezione, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso.

La decisione

Ciò precisato, è possibile osservare che il predetto ricorso, sicuramente vertente in materia di pubblico impiego, riguarda l’atto di esclusione da una procedura di stabilizzazione del personale precario indetta ai sensi dell’art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 75 del 2017 il quale, al fine di superare il fenomeno del precariato, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che risulti in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, sia stato reclutato con procedure concorsuali, ed abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.

Per quanto concerne la natura di queste procedure, la giurisprudenza (2) ha chiarito che trattasi di procedure non concorsuali, e ciò in quanto esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati finalizzata all’individuazione di quelli che dimostrano maggiore capacità da inserire in una graduatoria di merito al vertice della quale si collocano i vincitori, ma consistono nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere. Si tratta pertanto di un percorso assunzionale diverso dal pubblico concorso, nell’ambito del quale la pubblica amministrazione attualizzata la programmazione
Pertanto, è devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione di una controversia relativa ad una procedura di stabilizzazione del personale precario espletata ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017, non venendo in rilievo in tal caso valutazioni comparative di natura concorsuale, ma la mera verifica, di carattere oggettivo e vincolato, del possesso dei requisiti di accesso predeterminati.

Note

(1) CASSAZIONE CIVILE, sezione unica, sentenza del 21 dicembre 2021, n. 40953; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 15 giugno 2020, n. 3801
(2) CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 18 novembre 2020 n. 1072; Consiglio di Stato, V, sentenza 20 dicembre 2018 n. 7183 e n. 5177/2019,