Di seguito un quadro di sintesi inserito in una tabella relativa alla recente Legge di Bilancio che indica le norme di maggior impatto sul personale degli Enti locali con relativa nota di commento alla disposizione legislativa
9 GENNAIO 2023
Viene pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Qui di seguito un quadro di sintesi inserito in una tabella che indica le norme di maggior impatto sul personale degli Enti locali con relativa nota di commento alla disposizione legislativa.
Articolo 1
Comma |
Riferimento |
Testo |
Nota |
Comma 281 |
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti |
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30dicembre 2021, n.234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n.234 del2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. | La disposizione legislativa, oltre a confermare l'esonero dello 0,8%, estende a tutto il 2023 l'ulteriore esonero di 1,2% previsto per il secondo semestre 2022, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l’esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (raggiungendo la percentuale del 3%) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili. |
Comma |
Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile |
Al decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, dopo l’articolo14 è inserito il seguente: « Art. 14.1. – (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) – 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo. 3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. 5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico. 8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), dell’articolo 27, comma 5, lettera f), e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ». |
La disposizione legislativa consente. in via sperimentale. per il 2023 agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico (ossia pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni di età anagrafica). Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (escludendo le casse professionali). Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Resta fermo il divieto di cumulo reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia (con unica deroga rappresentata da una soglia di cumulabilità di 5.000 euro per lavoro autonomo occasionale (articolo 67, c. 1, lettera l) del TUIR), provvedimento analogo a quanto previsto per quota 100 (62+38 per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e quota 102 (64+38 per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022). In ragione della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, ai dipendenti pubblici si applica la seguente disciplina: a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti , conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a); c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi; d) limitatamente al diritto alla pensione non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, ai sensi del quale per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. |
Comma 284 |
Al decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, sono apportatele seguenti modificazioni: a)all’articolo 22, comma 1, le parole:«di cui all’articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo14, comma 1, e all’articolo 14.1»; b)all’articolo 23, comma 1, le parole:«di cui all’articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo14, comma 1, e all’articolo 14.1,». |
Si prevede che i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione con quota 103 e i trattamenti di fine servizio/rapporto per i dipendenti delle PP.AA. sono comunque erogati al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico. | |
Comma |
I commi 89 e 90 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono abrogati. | E’ abrogato l’istituzione del fondo per favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. | |
Comma 286 |
Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori |
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza,la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. | I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui ai commi 283-285 (quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l'accesso al pensionamento anticipato di cui a dette disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. |
Comma 287 |
Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge | L’operatività del comma 286 è condizionato alle modalità attuative da apposito decreto interministeriale. | |
Comma 292 |
Opzione donna |
All’articolo 16 del decreto-legge 28gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26,sono apportate le seguenti modificazioni: a)dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »; b)al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:«di cui ai commi 1 e 1-bis»; c)al comma 3, le parole: «28 febbraio2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023». |
La norma estende l’ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, introducendo però, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti: - riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono state licenziate o dipendono da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa; - modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c) |
Comma 306 |
Disposizioni in materia di lavoro agile per soggetti fragili |
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. | Si stabilisce una proroga fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. |
Comma 307 |
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui al comma 306, è autorizzatala spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023. | Viene inserita una contribuzione finanziaria per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che fruisce delle modalità in lavoro agile previsto dal comma 306. | |
Comma 330 |
Emolumento accessorio una tantum Pubblico Impiego |
Per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n.234,sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 percento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. | Si è in presenza di un incremento nel solo anno 2023 di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza, ossia esso non è computabile agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. L’importo è determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio. |
Comma 331 |
L’importo di cui al comma 330,comprensivo degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorre a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21,comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196. | L’importo, comprensivo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico | |
Comma 332 |
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 330, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma,sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. | Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni. | |
Comma 333 |
Le somme di cui al comma 330 sono ripartite, nell’anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023 | Le somme sono ripartite, fra le amministrazioni di cui al medesimo comma nell’anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023. | |
Comma 342 |
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali |
All’articolo 54-bis del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96,sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 1, lettera b), le parole:«5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«10.000 euro»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »; c)il comma 8-bis è abrogato; d)al comma 14: 1) alla lettera a), le parole: «cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti:«dieci lavoratori» e le parole: «,ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»sono soppresse; 2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse. |
Si ricorda come il contratto di lavoro occasionale sia ammesso per prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti: a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi; b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi; c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi. La disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2023 eleva l’importo del limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a 10.000 euro. |
Comma 359 |
Congedo parentale |
Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n.151 del 2001successivamente al 31 dicembre 2022. | La disposizione normativa eleva, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all’80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale. |
Comma |
Disposizioni in materia di segretari comunali |
Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando,anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. | La norma prevede che, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico per l’abilitazione – edizione 2021 (c.d. COA 6) è autorizzato ad iscrivere all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. |
Comma |
L’iscrizione all’Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8. | L’iscrizione dei borsisti aggiuntivi all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori. | |
Comma |
Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 16-ter,comma 1, del decreto-legge 30 dicembre2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. |
Si applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 826 la disciplina prevista dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico. L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 aveva già ridotto (da diciotto) a sei mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari comunali e provinciali, e (da sei) a due mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più Comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso. La stessa norma prevede, altresì, che durante il corso sia effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica da parte del Consiglio direttivo. Pertanto, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di due mesi (invece che di quattro mesi, come previsto a decorrere dal 2023 dal d.l. 4/2022). |
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Comma |
Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell’articolo 97, comma 1,del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n.267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni alfine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026. | Si ricorda che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (articolo 31-bis, comma 5, DL 152/2021). | |
Comma |
Comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni |
All’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ». |
Premesso che ai sensi dell'articolo 30, comma 1-quinquies, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria. La disposizione, di natura transitoria, prevede che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni. La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad un anno né eccedere, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026. la norma transitoria è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale disposizione potrà essere operativa solo se essa non sia in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità, obiettivo previsto dal citato PNRR. |