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Incentivi tecnici e i vincoli del salario accessorio negli anni. I chiarimenti dei giudici contabili

In ragione dell’attivazione e conclusione di un’opera pubblica, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.182/2022) ha chiarito i presupposti e i limiti dell’erogazione degli incentivi tecnici negli anni
 

19 DICEMBRE 2022

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

In ragione dell’attivazione e conclusione di un’opera pubblica, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.182/2022) ha chiarito i presupposti e i limiti dell’erogazione degli incentivi tecnici negli anni.

I dubbi di un ente locale

Il Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili la correlazione tra mancato accantonamento degli incentivi tecnici nel periodo 2016-2020 e, solo a seguito del regolamento approvato dall’ente nell’anno 2021, l’inserimento degli importi nel fondo delle risorse decentrate. In altri termini, il dubbio ha riguardato eventuale effetti retroattivi del regolamento sugli incentivi tecnici non inseriti nel fondo delle risorse decentrate nel periodo considerato e, in particolare, se sia possibile sanare tale mancato accantonamento, inserendo il totale degli incentivi tecnici da distribuire facendo coincidere con la data dell’esigibilità del pagamento l’inserimento nelle risorse accessorie.

Si veda la nostra sezione dedicata: Incentivi per funzioni tecniche

Le risposte del Collegio contabile

In via principale i magistrati contabili enunciano i principi di carattere generale ai fini dell’erogazione degli incentivi tecnici che sono stati così riassunti:

  • Adozione del regolamento. Al fine di poter distribuire gli incentivi ai dipendenti aventi diritto l’ente deve dotarsi di un regolamento interno, senza del quale mancherebbe il presupposto giuridico per le relative erogazioni. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.16/2021) ha, tuttavia, ammesso la possibilità che il regolamento approvato tardivamente possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera;
  • Impegno di spesa. L’altra condizione posta dalla normativa riguarda il relativo impegno di spesa che non può non riferirsi alle somme previamente stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;
  • Contrattazione integrativa. La successiva condizione è rappresentata dai criteri e modalità di ripartizione previsti ed approvati in sede di contrattazione integrativa del personale;
  • Tetto annuo. Infine, l’erogazione per ogni singolo dipendente in modo cumulato con tutti gli incentivi tecnici, non potrà che avvenire nel rispetto del limite del 50% del suo trattamento economico complessivo.

Precisati i presupposti e le condizioni generale dell’erogazione degli incentivi, il passaggio del legislatore nel nuovo codice dei contratti ha eliminato la correlazione con gli investimenti, cui afferivano in precedenza gli incentivi alla progettazione, con la conseguenza che i medesimi avrebbero dovuto essere computati a fini di rispetto del limite dei trattamenti accessori del personale. Solo con la legge di bilancio 2018 (ossia a partire dalla data del 01/01/2018) è stato introdotto il comma 5-bis nell’art. 113 del Codice, ha stabilito che «gli incentivi [di cui al presente articolo] fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Pertanto, solo dalla novella legislativa è stato possibile considerare l’esclusione di tali risorse dalla spesa per il trattamento accessorio con la conseguenza che, gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) e fino al 31 dicembre 2017 sono, comunque, da includere nel tetto dei trattamenti accessori, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture. In definitiva, è possibile stabilire la correlazione tra i vincoli al trattamento accessorio e gli incentivi secondo la seguente scansione temporale:

  • Bandi di gara emanati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (ossia prima del 19/04/2016). A tutte le attività espletate dai dipendenti anche successivamente a completamento delle loro attività, avrebbero dovuto trovare applicazione le precedenti regole degli incentivi alla progettazione;
  • Bandi di gara emanati dopo il nuovo codice degli appalti fino alla fine dell’anno 2017. Gli incentivi tecnici avrebbero dovuto essere assoggettati ai limiti di crescita del salario accessorio sia per l’anno 2016 sia per l’intero anno 2017. In questo caso l’avere omesso in tali anni, così come indicato nella domanda del Sindaco, l’inserimento di tali incentivi all’interno del fondo, non potrà essere sanato successivamente dall’ente negli anni successivi, pena la violazione del computo di tali risorse tra i limiti di crescita del salario accessorio, facendo in tal modo venire meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere. In altri termini, a dire del Collegio contabile, il mancato inserimento delle risorse all’interno della costituzione del fondo delle risorse decentrate non potrà essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento, in quanto verrebbe altrimenti elusa una norma statale espressiva di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che impone, anno per anno, un limite all’incremento di spesa destinata al trattamento accessorio e che va rinvenuta. Ricorda, infatti, il Collegio contabile, come nell’anno 2016 trovavano applicazione il limite di crescita dei fondi integrativi secondo cui «a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio […]». Anche nell’anno 2017 il vincolo di crescita del salario accessorio è collegato alle disposizioni di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo cui «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale […] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016». In tale cornice di riferimento, tuttavia, è possibile che il regolamento individui criteri che consentano di ripartire, eventuali risorse decentrate non spese negli anni 2016 e 2017, ossia nei limiti del rispetto delle risorse complessive accessorie non superiori a quelle indicate dal legislatore per questi due anni.
  • Bandi di gara emanati dal 01/01/2018. In questo caso gli incentivi sono da considerarsi esclusi dai limiti di crescita del salario accessorio, ma pur sempre con obbligo dell’ente di inserirle nel fondo delle risorse decentrate, ciò al fine di verificare l’andamento della spesa corrente e della sua puntuale destinazione a premialità accessorie del personale, in coerenza con la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento, definisce i criteri di riparto di tali incentivi tecnici.