Legittimo l’annullamento della progressione verticale se è finalizzata a evitare un contenzioso
In ragione di una possibile illegittimità di un bando di procedura di progressione verticale, l’ente ha deciso di annullare il bando, la graduatoria e il successivo contratto individuale con il vincitore
28 NOVEMBRE 2022
Approfondimento di Vincenzo Giannotti
In ragione di una possibile illegittimità di un bando di procedura di progressione verticale, l’ente ha deciso di annullare il bando, la graduatoria e il successivo contratto individuale con il vincitore. La questione oggetto di censura da parte del secondo classificato ha riguardato l’illegittimità della nomina del vincitore, alla categoria superiore D3, in assenza del titolo della laurea che il bando prevedeva potesse essere equiparata a un’anzianità del servizio di almeno due anni nella categoria D. Il TAR per il Veneto (sentenza n.1724/2022) l’annullamento della procedura, anche in danno del ricorrente secondo classificato che aveva impugnato la nomina del vincitore, non è stata accolta, potendo l’ente procedere legittimamente all’annullamento in autotutela se la finalità sia quella di evitare un ricorso alla procedura, ravvedendosi dell’errore commesso.
Il fatto
Un ente locale ha indetto una progressione verticale per titoli ed esami finalizzata alla copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico cat. D3 da assegnare al settore patrimonio. Il bando riservato ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella categoria immediatamente inferiore e in professionalità corrispondenti a quella del posto messo a selezione, ha previsto quale requisito di ammissione: a) il possesso di un titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (laurea); b) in alternativa, di un titolo d’istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad un’esperienza professionale a tempo indeterminato di almeno tre anni nella categoria D.
A seguito della procedura selettiva il secondo classificato impugnava la graduatoria per l’illegittimità della nomina del vincitore. Il dirigente del personale, tuttavia, annullava in autotutela il bando della progressione verticale, nonché, con successiva determinazione dirigenziale annullava la graduatoria finale della suddetta selezione e dava atto della conseguente caducazione del contratto individuale di lavoro.
Con motivi aggiunti il secondo classificato ha impugnato le determinazioni del dirigente di annullamento dell’intera procedura e per non aver tenuto conto dell’interesse del ricorrente alla sola modifica della graduatoria finale e non all’annullamento dell’intera procedura.
Il rigetto del ricorso
Secondo il Collegio contabile il ricorso deve essere respinto. Infatti, l’art. 21-nonies della L. 241/1990, il legittimo esercizio del potere di autotutela demolitoria, nonostante rimanga una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, soggiace ad una serie di condizioni, quali: a) l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, eccetto che per vizi meramente formali che non sfocerebbero in un annullamento giurisdizionale dell’atto (ai sensi del comma 2 art. 21-nonies L. 241/1990); b) la sussistenza di ragioni d’interesse pubblico, il quale ultimo deve essere concreto e attuale, nonché prevalente, in un giudizio di bilanciamento, rispetto all’interesse dei destinatari e dei controinteressati, di cui deve parimenti tenersi conto; c) l’esercizio del potere in un termine ragionevole, il quale non può essere superiore a quello di 12 mesi, previsto nell’articolo, da rispettare nel caso di provvedimenti di autorizzazione e quelli attributivi di vantaggi economici.
Nel caso di specie, a dire del Collegio amministrativo, l’ente locale ha legittimamente esercitato il potere di autotutela, annullando il bando e la determinazione di approvazione della graduatoria finale della selezione e dando atto della caducazione del relativo contratto di lavoro. In particolare e con riguardo alle contestazioni mosse dal ricorrente, emerge con chiarezza dall’esame degli atti del procedimento che la decisione di annullare l’intera procedura è derivata, oltre che dal sostanziale interesse alla legalità dell’azione amministrativa, da ragioni di opportunità e, segnatamente, per evitare la problematicità di un contenzioso già insorto. D’altra parte, l’opportunità di evitare un contenzioso, all’esito del quale l’Amministrazione possa eventualmente risultare soccombente, può essere considerata una valida ragione per il riesame del provvedimento amministrativo e, rilevati vizi di legittimità, per disporne l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 (tra le tante Cons. Stato, Sez. V, Sent., n. 1415 del 16.02.2021).
In altri termini, nel caso di specie l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati è stato legittimamente ritenuto prevalente rispetto agli interessi privati coinvolti.
Pertanto, a seguito del legittimo annullamento della procedura, il ricorso principale resta improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, avendo ormai ad oggetto atti legittimamente privati di efficacia e, quindi, di giuridico rilievo.