Le più recenti indicazioni dell’ARAN sul trattamento economico
Il riproporzionamento della incentivazione della performance per i dipendenti che svolgono la loro attività in part time non costituisce un vincolo che deriva dal contratto nazionale, trattandosi di una materia rimessa alla contrattazione decentrata
9 NOVEMBRE 2022
Approfondimento di Carlo dell’Erba
Il riproporzionamento della incentivazione della performance per i dipendenti che svolgono la loro attività in part time non costituisce un vincolo che deriva dal contratto nazionale, trattandosi di una materia rimessa alla contrattazione decentrata. Non vi è alcun obbligo né tantomeno alcun automatismo a destinare al fondo per il personale dipendente i risparmi che si sono determinati nell’ambito del fondo per le posizioni organizzative. Gli incarichi ad interim sono remunerabili solamente con la maggiorazione della retribuzione di risultato e non con l’incremento della indennità di posizione. La misura della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa non deve essere necessariamente differenziata, come invece è previsto per dipendenti e dirigenti. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti a dipendenti di categoria C se nell’ente ve ne sono di categoria D, solamente in via straordinaria. Ai dirigenti non possono essere erogati acconti sulla indennità di risultato. Sono queste alcune delle più recenti risposte fornite dall’Aran in tema di trattamento economico di dirigenti, dipendenti e titolari di posizione organizzativa.
Il riproporzionamento della indennità di performance per i dipendenti in part time
Il riproporzionamento della misura della indennità di performance per i dipendenti in part time va deciso dal contratto collettivo decentrato integrativo. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del CCNL 21.5.2018. Quindi la risposta può variare in relazione alle concrete scelte effettuate dalla contrattazione nelle singole amministrazioni. E’ quanto chiarisce il parere Aran CFL 166.
Comunque, occorre tenere conto del principio di carattere generale dettato dall’articolo 55, comma 11, dello stesso CCNL 21.5.2018, in base al quale il salario accessorio che non è direttamente connesso alla durata della prestazione lavorativa può essere corrisposto anche in misura non direttamente proporzionata al ridotto impegno orario. Per cui, si deve sottolineare l’ampiezza dei margini di scelta dei contratti decentrati.
I risparmi del fondo per le posizioni organizzative
I risparmi che si registrano nel fondo per le posizioni organizzative possono essere utilizzate per incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente, ma non vi è al riguardo alcuna applicazione automatica. La risposta è dettata con riferimento alle amministrazioni in cui vi sono dirigenti, ma ricordiamo che -per questi versi- non vi sono differenze significative tra gli enti con o senza dirigenti. Possono essere così sintetizzate le indicazioni dettate dal parere Aran CFL 167.
Vengono ricordate le previsioni dettate dall’articolo 15, comma 7, del CCNL 21.5.2018 la riduzione del fondo per le posizioni organizzative “determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate”Ci viene ricordato al riguardo che la “verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate, è oggetto di confronto”.
Per cui viene tratta la seguente conclusione: “non è prevista una confluenza automatica delle risorse di che trattasi a favore di altri stanziamenti. È, invece, prevista la facoltà di alimentare le risorse decentrate .. previo confronto con la parte sindacale”.
La remunerazione degli incarichi dirigenziali ad interim
Il compenso per il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim è costituito esclusivamente dalla maggiorazione della retribuzione di risultato. In questa direzione va il parere Aran Asan 69 a, che si riferisce sia al contratto dei dirigenti della sanità che a quelli degli enti locali e dei dirigenti tecnici ed amministrativi delle aziende sanitarie.
In primo luogo, so deve “ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato”.
La seconda indicazione è la seguente: “Con riferimento ai CCNL vigenti 2016-2018 per l’Area Sanità e per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato …” con una quota in più di retribuzione di risultato, si rammenta che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme .. e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli”.
La differenziazione della indennità di risultato per le posizioni organizzative
Non vi è alcun vincolo contrattuale a differenziare la misura della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa. E’ questo il principio fissato dal parere Aran CFL 161, che comunque consente agli enti in contrattazione decentrata integrativa di provvedere in questa direzione.
Ci viene ricordato che il vincolo alla differenziazione in relazione al punteggio ottenuto, in modo che una quota limitata riceva almeno il 30% della incentivazione ordinariamente erogata si applica al personale dipendente. Dobbiamo anche aggiungere che un analogo vincolo si applica ai dirigenti, sulla base del CCNL 17.12.2020.
Mentre questo vincolo non viene dettato dal contratto nazionale per i responsabili titolari di posizione organizzativa: la disposizione contrattuale “non è rivolta ai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto detta norma fa riferimento esclusivamente ai premi individuali di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle PO di cui all’ art. 15 del medesimo CCNL”.
Il parere si conclude prevedendo che comunque le singole amministrazioni possano provvedere in questa direzione: “gli enti sono comunque liberi di adottare anche per le Posizione Organizzative un meccanismo simile, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 7, comma 4 lett. v) dello stesso CCNL”.