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Concorsi pubblici, prove orali: interesse all’impugnazione da parte del non vincitore

Il candidato che non abbia superato l’orale della selezione concorsuale non può trarre beneficio dal ricorso lamentando violazioni del principio di par condicio con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova

 
 

2 NOVEMBRE 2022

Note: Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 ottobre 2022 n. 1776

E’ inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione volta ad ottenere l’annullamento degli atti di un concorso pubblico, ove parte ricorrente abbia censurato di illegittimità l’operato della Commissione giudicatrice, per aver predisposto, in violazione dell’art. 12, D.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 9, D.P.R. n. 220/2001, le domande delle prove orali tre giorni prima della data fissata per la medesima prova, piuttosto che immediatamente prima ed il medesimo concorrente abbia ricevuto una votazione negativa tale da pregiudicare comunque il superamento del concorso. La predisposizione delle domande tre giorni prima non ha avuto alcuna diretta incidenza sulla votazione negativa ottenuta dalla ricorrente alla prova orale, con la conseguenza che il vizio procedurale dalla stessa dedotto è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura del concorrente interessato. 

Fatto

Sono stati impugnati avanti il Tribunale Amministrativo Regionale gli atti relativi all’ultima fase del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratori amministrativi – Cat. D, indetto dalla Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Più in particolare, è stata impugnata la graduatoria di merito del concorso, stilata dalla Commissione esaminatrice al termine della prova orale e i verbali della Commissione con cui sono state predeterminate le domande da sottoporre ai candidati nella prova orale e verbalizzate le operazioni relative alla prova orale.

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione alla ripetizione della prova orale del concorso. La medesima ha dichiarato di aver partecipato al suddetto concorso, superando la prima prova scritta e la seconda prova pratica, ma non superando la prova orale, nella quale ha conseguito un punteggio non sufficiente, pari a 10/20 (punteggio minimo 14/20), con la seguente valutazione: “La prova è insufficiente. La candidata palesa di non conoscere gli argomenti offerti dalla Commissione, sugli stessi non riesce ad esprimere nessuna esposizione”.

Secondo il ricorrente la prova orale del concorso si sarebbe svolta in modo illegittimo, perché la Commissione ha formulato i quesiti da sottoporre ai candidati in data 1 luglio 2022, tre giorni prima della data (4 luglio 2022) fissata per la prova orale, così violando la norma di cui all’art. 12 del DPR 1994 n. 487 e all’art. 9 del DPR 220/2001, che prescrivono che le domande siano predisposte dalla Commissione “immediatamente prima” della prova.

La decisione

Il ricorso è inammissibile.

Motivazioni

La ricorrente non ha interesse a censurare la violazione dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 487/1994 e dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 220/2001.

Si consideri, infatti, che la ricorrente non ha contestato in modo specifico la valutazione negativa attribuita dalla Commissione alla sua prova orale, ma ha censurato unicamente un vizio di carattere procedurale, ossia il momento in cui la Commissione ha predisposto i quesiti a lei sottoposti (tre giorni prima, e non la mattina stessa della prova).

Tuttavia, il momento temporale in cui tali quesiti sono stati predeterminati è del tutto ininfluente rispetto alla successiva bocciatura della concorrente, perché non incide sul fatto che essa non abbia saputo – comunque – rispondere sufficientemente a tali quesiti.

Se anche, per ipotesi, le domande, rivolte alla ricorrente in sede di esame, fossero state predisposte la mattina stessa del concorso, la ricorrente non avrebbe, comunque, fornito ad esse una risposta positiva.

Il vizio procedurale dedotto dalla ricorrente è, dunque, “eccentrico” rispetto all’evento della bocciatura, come efficacemente evidenziato da uno dei controinteressati.

Le norme di cui agli artt. 12 e 9 sopra citate, infatti, prescrivono (i) la redazione dei quesiti “immediatamente prima” della prova orale e (ii) l’estrazione a sorte degli stessi, al fine di garantire il principio della par condicio tra i candidati nell’espletamento della prova orale, ossia al fine di evitare il rischio che alcuni di essi possano essere eventualmente avvantaggiati, rispetto agli altri, conoscendo in anticipo le domande sulle quali rispondere.

Il fatto, tuttavia, che la ricorrente non abbia superato la prova orale esclude, in radice, che si possano porre profili di – ipotetica – violazione del principio di par condicio con gli altri candidati che hanno superato la suddetta prova.

Ciò anche in considerazione del fatto che (i) i quesiti sono stati comunque estratti a sorte prima di essere rivolti ai candidati, e che (ii) la prova orale è stata superata da un numero di candidati ben maggiore dei due posti messi a concorso.

L’ipotetica eventualità (che peraltro la ricorrente nemmeno deduce) che alcuni candidati avessero conosciuto in anticipo le domande del concorso non ha, quindi, inciso in alcun modo sulle risposte non sufficienti fornite dalla ricorrente in sede di esame.

In altri termini, la predisposizione delle domande il venerdì 1 luglio, anziché il lunedì 4 luglio 2022 non ha avuto alcuna diretta incidenza sulla votazione negativa ottenuta dalla ricorrente alla prova orale.