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Demansionamento, danni psichici e indennizzo

La nevrosi d’ansia insorta a seguito di demansionamento, secondo la Corte di Cassazione può assumere rilevanza come malattia professionale
 

24 OTTOBRE 2022

di G. Crepaldi

Note a: Cassazione, sez. Lavoro, 11 ottobre 2022, n. 29515

La malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 38 del 2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall’art. 1, richiamato poi dall’art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa

Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, negava a D.V. il diritto all’indennizzo nei confronti dell’inail per la nevrosi d’ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subìto. Secondo la Corte, non poteva ravvisarsi in capo a D. Una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base all’art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell’art. 1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.

Contro la sentenza, D.V. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

La decisione

il ricorso è accolto.

Motivazioni

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli art. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965, degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. N. 38 del 2000 e annessa tabella n. 181, nonché dell’art. 2687 (rectius, 2697) del Codice civile e dei DM 14 gennaio 2008 e 12 giugno 2014. La sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l’indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. E omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Le Corte non avrebbe considerato che, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dai certificati medici prodotti e dalla consulenza tecnica d’ufficio, era dimostrato che la nevrosi d’ansia era stata contratta dal ricorrente in dipendenza del subìto demansionamento.

Il primo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo che involge accertamenti di merito devoluti al giudice del rinvio.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 38 del 2000 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l’indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subìto per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass. N. 5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l’indennizzo del D.Lgs. N. 38 del 2000 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20).

Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.

Rientra nel rischio assicurato dall’art. 1, richiamato poi dall’art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa.

Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n. 3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Dunque, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass. N. 5066/18).

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello per gli ulteriori accertamenti di merito e per la pronuncia sulle spese del presente grado.

NOTE

Cassazione civile, sez. Lav., 05/03/2018, n. 5066

In tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella, dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.