Fine dell’aspettativa e presenza del lavoratore in ufficio
La Corte di Cassazione si pronuncia con la sentenza n. 27129/2022 sugli effetti della presenza fisica del lavoratore pubblico in ufficio, alla chiusura del periodo di aspettativa, per riconoscere la riammissione in servizio, in una fattispecie in cui la p.a. aveva rifiutato ripetutamente di certificare il rientro del dipendente.
30 SETTEMBRE 2022
Di G. Crepaldi
Note a: Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n. 27129
La Corte di Cassazione si pronuncia sugli effetti della presenza fisica del lavoratore pubblico in ufficio, alla chiusura del periodo di aspettativa, per riconoscere la riammissione in servizio, in una fattispecie in cui la p.a. aveva rifiutato ripetutamente di certificare il rientro del dipendente.
Massima
Il periodo di aspettativa presuppone solo la sospensione del rapporto durante tale periodo, non certo la sua cessazione; per l’effetto, tale rapporto non necessita di essere costituito ex novo, richiedendosi solo la volontà del dipendente, manifestata attraverso la presenza in ufficio, di riprendere servizio.
Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di Oristano, accoglieva la domanda proposta da C.T., dipendente del Ministero della Giustizia, già in servizio presso il Tribunale di (OMISSIS) quale funzionario (OMISSIS) e dichiarava il Ministero tenuto alla ricostituzione del rapporto con la C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del contratto integrativo comparto Ministeri 1998/2001.
C.T. era stata collocata in aspettativa con decorrenza 3 giugno 2009 e per un periodo massimo di sei mesi in quanto vincitrice di un concorso pubblico per assistente amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di (OMISSIS). Il giorno 1 dicembre 2009 la predetta aveva comunicato telefonicamente e con nota inviata a mezzo fax la sua intenzione di riprendere servizio nella data indicata dagli stessi funzionari del Ministero (2 dicembre 2009); il giorno 2 dicembre 2009, alle ore 8,45, aveva comunicato telefonicamente alla Segreteria del Tribunale che per ragioni di salute sarebbe arrivata in ritardo e si era presentata in ufficio alle 12.30; non era stato redatto alcun verbale di reimmissione in servizio.
Il giorno 3 dicembre 2009 la predetta si era ripresentata in ufficio e si era rifiutata di sottoscrivere il verbale che le era stato sottoposto e che indicava quale data della ripresa del servizio quella dello stesso giorno 3 dicembre; alle ore 13.00 del 3 dicembre 2009 la C. non aveva visto altra strada che quella di rassegnare le dimissioni al fine di scongiurare la risoluzione del rapporto e successivamente domandare la ricostituzione ex art. 15 del c.c.n.l.
L’istanza ex art. 15 era stata respinta ritenendo il Ministero che il termine per la ripresa del servizio coincidesse con l’ultimo giorno di aspettativa (2 dicembre 2009) e che, pertanto, le dimissioni fossero intervenute quando già il rapporto era cessato.
La tesi era fatta propria dal Tribunale che respingeva la domanda della C. con la quale quest’ultima aveva sostenuto che l’ultimo giorno per riprendere servizio fosse il 3 dicembre 2009 e reclamato, pertanto, il diritto a presentare le dimissioni lo stesso giorno 3 dicembre 2009.
La Corte territoriale riteneva che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del contratto integrativo al c.c.n.l. Ministeri 1998/2001, la C. avrebbe dovuto riprendere servizio l’ultimo giorno fissato per l’aspettativa e cioè il 2 dicembre 2009. Richiamava la sequenza dei fatti verificatisi il giorno 2 dicembre 2009 (ripetuto rifiuto dell’Amministrazione di attestare in verbale la presenza dell’appellante il giorno 2 dicembre 2009.
Riteneva, quanto alle dimissioni presentate il giorno 3 dicembre 2009, che nessuna norma di legge prevedesse la formalità della riammissione in servizio con valore costitutivo e che a tal fine era sufficiente la presenza della C. il giorno 2 dicembre in ufficio, non essendo alla stessa imputabile la mancata sottoscrizione del verbale in tale giorno. Riteneva che l’appellante non avesse correttamente sottoscritto il verbale attestante la ripresa in servizio il giorno 3 dicembre 2009, dopo la scadenza del periodo di aspettativa, perché ciò avrebbe determinato l’automatica risoluzione del rapporto.
Essendo la C. già rientrata in servizio il giorno 2 dicembre, le dimissioni erano state validamente presentate il giorno 3 ed il Ministero avrebbe dovuto opporre validi motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 15 c.c.n.l., cosa che non era avvenuta;
La decisione
Il ricorso è rigettato.
Motivazioni
L’art. 7, comma 7, del contratto nazionale integrativo così prevede: “Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 24 del c.c.n.l. del 16 maggio 1995”; quello che la disposizione richiede è che il dipendente si presenti per riprendere servizio l’ultimo giorno di aspettativa; nello specifico, come accertato dalla Corte territoriale, la C. si era presentata per riprendere servizio l’ultimo giorno utile (e cioè il giorno 2 dicembre 2009, coincidente con la scadenza dell’aspettativa);
tale presenza in ufficio al fine di riprendere servizio è sufficiente ad integrare il presupposto di cui al citato art. 7, comma 7, del c.c.n.l., dovendo ritenersi che il verbale redatto dall’ufficio (che dà atto di tale ripresa) abbia mero valore ricognitivo della suddetta (accertata) presenza, non certo valore costitutivo. Del resto, il periodo di aspettativa presuppone solo la sospensione del rapporto durante tale periodo, non certo la sua cessazione; per l’effetto, tale rapporto non necessita di essere costituito ex novo, richiedendosi solo la volontà del dipendente, manifestata attraverso la presenza in ufficio, di riprendere servizio; del tutto legittimamente, allora, la C. ha rifiutato di sottoscrivere il giorno 3 dicembre 2009 un verbale che dava atto della ripresa del servizio in coincidenza con la redazione di tale verbale (e dunque tardivamente rispetto alla scadenza dell’aspettativa) e non, come invece era avvenuto, il giorno precedente.
Del pari legittimamente la medesima ha presentato le proprie dimissioni ex art. 15 c.c.n.l. in data 3 dicembre 2009 e richiesto, poi, la ricostituzione del rapporto.