23 SETTEMBRE 2022
Nota a: Tar Lazio, sez. III-bis, 8 settembre 2022, con la sentenza n. 11680
I ricorrenti lamentano, in sostanza, che i provvedimenti impugnati presentano vizi di illegittimità in quanto, non tenendo conto dell’eccezionalità della situazione epidemiologica del periodo in cui è stato bandito e si è svolto il concorso, hanno decretato la loro esclusione dallo stesso.
Deve premettersi che la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi su questioni mutatis mutandis analoghe, tra le ultime, con sentenza n. 696/2022, affermando che: “La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole. Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666, il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.
Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione [n.d.r. Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666], “la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”.
Occorre ancora ribadire che, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati” (TAR Lazio sent. ult. cit.).
In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; – è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).
Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: “Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.”.
Le situazione dei candidati a pubblici concorsi impediti a sostenere la prova per ragioni legate alla pandemia da covid-19 sono tutelabili mediante lo svolgimento di sessioni suppletive o supplementari: a) nella vigenza dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 44 del 2021, che consente la deroga alla contestualità delle prove, nel rispetto della trasparenza ed omogeneità delle prove somministrate; b) in caso di prova di concorso computer based ed articolata mediante quesiti a risposta multipla, dove non sussistono problemi di garanzia dell’anonimato.