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Maternità, paternità e congedo parentale: novità previste dall’Inps

L’INPS, con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra quelli che sono gli aggiornamenti aventi a oggetto il congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità

 
 

7 SETTEMBRE 2022

L’INPS, con il messaggio 4 agosto 2022, n. 3066, illustra quelli che sono gli aggiornamenti varati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 aventi a oggetto il congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, entrate in vigore lo scorso 13 agosto 2022.

L’obiettivo è quello di conciliare la vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia.

Congedo di paternità obbligatorio

Tra le novità principali, è previsto il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo”.

Lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino.