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Cancellazione da una graduatoria di un candidato per rinuncia all’assunzione

La recente sentenza del TAR Abruzzo del 12 aprile 2022, n. 125  ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento con il quale un Comune ha depennato un concorrente da una graduatoria concorsuale valida, che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, interpellato dall’Ente locale per la stipula del contratto di lavoro, ha rinunciato all’assunzione per sopraggiunte ed improrogabili esigenze familiari
 

22 APRILE 2022

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo regionale Abruzzo –l’Aquila, Sez. I – del 12 aprile 2022, n. 125  ha dichiarato l’ illegittimità del provvedimento con il quale un Comune ha depennato un concorrente da una graduatoria concorsuale valida, che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, interpellato dall’Ente locale per la stipula del contratto di lavoro, ha rinunciato all’assunzione per sopraggiunte ed improrogabili esigenze familiari; ai sensi dell’art. 91, d.lgs. n. 267/2000, “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria, sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della  Corte costituzionale del 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso, anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.