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La riduzione per i part time dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali

I chiarimenti contenuti nel parere ARAN CFL 33

15 LUGLIO 2019

Le 18 ore di permessi per visite mediche, etc devono essere riproporzionate per i dipendenti in part time. Lo chiarisce il parere ARAN CFL 33, che peraltro dà applicazione ai principi di carattere generale che si dettano per le prestazioni svolte con orario part time.

Per i dipendenti in part time orizzontale, il riproporzionamento deve essere effettuato sia per il “numero annuo dei permessi orari spettanti, sia per la durata convenzionale della giornata lavorativa ai fini del computo del periodo di comporto”. Si rinvia alle indicazioni sui permessi per ragioni personali e/o familiari e si stabilisce che “eventuali minuti residui di permesso fruito, anche in più occasioni, eccedenti le sei ore, sono comunque valorizzate e sommate nell’anno, sempre ai fini del computo del periodo di comporto”.
Per i dipendenti in part time verticale, il riproporzionamento deve essere effettuato con riferimento “al numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza .. rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno. Anche in questo caso non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale della giornata lavorativa ai fini del computo del periodo di comporto”.
Da sottolineare che il parere ricorda che nei casi di visite etc che “siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto”, di “incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico” ed in cui “a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa”, siamo al di fuori della disciplina dei permessi per visite mediche ed “in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è una riduzione del monte ore annuo di 18 ore”.