La Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 5 novembre 2021 n. 32258, ha stabilito che la scelta del legale dev’essere fatta di comune intesa
3 DICEMBRE 2021
I dipendenti sono tenuti a concordare con l’ente la scelta del proprio difensore: è questa una condizione essenziale per potere dare corso al rimborso delle spese legali in caso di assoluzione. In questa direzione vanno le previsioni dettate dall’ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 32258/2021.
In premessa vengono svolte le seguenti indicazioni. In primo luogo, che “nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene da essa conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227)”. In secondo luogo, che “l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi)”. Principio affermato dalla sentenza n. 32549 della stessa sezione della Corte di Cassazione (si veda in precedenza).
Su queste basi vengono formulate le seguenti considerazioni: “ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia - in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) - la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. Sez. Lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n.18256)”.