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L’utilizzo delle risorse per il welfare integrativo secondo le disposizioni contrattuali vigenti

Nell’orientamento applicativo AFL46 l’ARAN ha approfondito la ratio del nuovo articolo 32, CCNL 17 dicembre 2020

29 NOVEMBRE 2021

Il nuovo articolo 32, CCNL dell'Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, permette agli enti che non hanno mai investito risorse nel welfare integrativo di utilizzare solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti dal 2021 in poi. È quanto ha chiarito l'ARAN nell'orientamento applicativo AFL46.

L'Agenzia ha ricordato che la ratio della disciplina contrattuale mira ad ampliare la fruibilità dell'istituto; a tal fine, il nuovo CCNL introduce una modalità di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici ideale non solo per impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche quelle derivanti da quota parte del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato. Inoltre, a quanto emerge dal combinato disposto delle lettere a) e d) dell’art. 45 dello stesso CCNL, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa. Dunque, come testualmente indicato nella norma, il limite del 2,5% dev'essere calcolato sulle “complessive disponibilità” del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL, fermo restando il vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato non inferiore al 15% delle stesse.