Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (Sez. III), con il decreto 30 ottobre 2021, n. 5950
3 NOVEMBRE 2021
La lettura elettronica del Green Pass non comporta una violazione della privacy, sia sulla base delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, sia in considerazione della circostanza che la lettura con l'app esclude ogni conservazione del dato identitario personale, salvo l'accertamento dell'autenticità del certificato. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. III), con il decreto 30 ottobre 2021, n. 5950.
Secondo i giudici di Palazzo Spada il rifiuto di vaccinarsi, motivato da un'ipotetica priorità del diritto individuale alla salute, non può avere valore assoluto. Difatti, assume prevalenza il diritto a scongiurare contagi, nel caso specifico all'interno della popolazione studentesca, in quanto componente della salute pubblica. Inoltre, per il docente non intenzionato a vaccinarsi c'è sempre la possibilità di ricorrere a misure alternative al vaccino, senza dunque contravvenire alla responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti che è parte integrante della funzione di ogni docente.