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Concorsi pubblici: la regola dell'anonimato nel corso delle procedure

Sintesi della sentenza del TAR Campania (Salerno), 4 ottobre 2021, n. 2075

25 OTTOBRE 2021

Il TAR Campania, sezione di Salerno, ha emanato la sentenza 4 ottobre 2021, n. 2075, in cui precisa il funzionamento della regola dell'anonimato nelle procedure di concorso e la sua finalità, ovvero garantire la par condicio dei concorrenti sulla base dei dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

L'anonimato nei concorsi pubblici
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, i candidati sono tenuti a svolgere le prove scritte "senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno". Tale disposizione pone pertanto obblighi redazionali in capo ai concorrenti, chiamati, attraverso la condotta tenuta nel corso dello svolgimento delle prove, a prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato. La giurisprudenza ha peraltro sottolineato come la regola dell’anonimato vada applicata con proporzionalità e in correlazione con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione, a sua volta connesso a valori di rango costituzionale, con la conseguenza che non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.

L'utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento
Ne discende che la regola può dirsi violata “soltanto allorquando ricorrano due concorrenti elementi ovvero l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale” e che, in particolare “quanto alla prima delle due condizioni (l'idoneità del segno di riconoscimento), ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere “oggettivamente e incontestabilmente anomalo” rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato.
Quanto alla seconda delle due condizioni, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.