News

INAIL, le indicazioni circa la diagnosi del Covid-19 e l’eventuale periodo di inabilità

L’Istituto, mediante la nota del 4 ottobre, ha diffuso le Raccomandazioni n. 5/2020 e n. 8/2020

6 OTTOBRE 2021

Con una nota del 4 ottobre l'INAIL ha pubblicato due Raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020, con cui la Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.

La Raccomandazione n. 5 reca alcune fondamentali istruzioni operative riguardanti la conferma diagnostica dell'infezione da Covid: a tal fine qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune dall'INPS, può valere ai fini della certificazione dell'infortunio. È inoltre approfondito l'aspetto della durata del periodo di inabilità temporanea assoluta: per quel che attiene al Covid, infatti, "i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili”. Una condotta alternativa potrebbe cagionare la riammissione al lavoro di soggetti non ancora guariti completamente dall'infezione, creando dunque situazioni di pericolo per sé stessi nonché di diffusione del contagio ad altri lavoratori. La definizione degli atti dovrà quindi avvenire sulla basa degli elementi acquisiti dal lavoratore. La Raccomandazione n. 8, invece, si concentra sui criteri medico-legali relativi alla presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2. Presunzione semplice che non esclude l'opportuna istruttoria medico-legale; piuttosto, occorre considerare la verifica sistematica dei quattro criteri indicati individuati: qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa svolta, corrispondenza tra svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata, coincidenza tra dato epidemiologico territoriale/aziendale e contagio. Assume infine rilevanza la prova contraria.