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Spesa del personale, la massima estensione degli spazi assunzionali per gli “enti virtuosi”

La Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, nella delibera 167/2021/PAR, ha ribadito la ratio della normativa vigente in materia e i principali orientamenti giurisprudenziali

4 OTTOBRE 2021

Il sindaco di un Comune lombardo ha rivolto una richiesta di parere alla Corte dei conti riguardante la disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato, come descritto all'interno del d.l. n 34/2019, nonché il trattamento particolare che può essere riconosciuto agli "enti virtuosi". La Corte, sezione di controllo per la Regione Lombardia, ha emanato in risposta la delibera 167/2021/PAR.

Sul tema della disciplina degli spazi assunzionali dei Comuni, premette la Sezione, è intervenuta la citata normativa del 2019 e il conseguente decreto attuativo 17 marzo 2021; disposizioni che, in primo luogo, dedicano particolare attenzione al concetto di "ente virtuoso" di piccole dimensioni, facendo discendere da tale riconoscimento una certa discrezionalità in sede di assunzione anche in deroga ai limiti ordinari. Sulla base di ciò, il sindaco intende sapere se le cessazioni di personale avvenute in corso d'anno possano essere sostituite immediatamente, considerando l'assenza come una qualsiasi variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente. Il concetto principale al riguardo, argomenta la Sezione, è la "sostenibilità finanziaria" della spesa, che ha soppiantato il cd. turn over. Alla conseguente responsabilizzazione dell'ente medesimo corrisponde dunque la necessità di implementare la capacità di riscossione, qualora si intenda allargare lo spazio assunzionale.

Per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, in particolare, occorre fare riferimento ai presupposti relativi ai piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. L'unica eccezione alla regola della "sostenibilità finanziaria" concerne i Comuni virtuosi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, facenti parte di un'Unione, e per i quali la maggiore spesa consentita dal decreto non permetterebbe l'assunzione di un ulteriore dipendente a tempo indeterminato: per questi ultimi, l'inserimento del lavoratore è consentito in deroga alla soglia di appartenenza. Proprio partendo da questa disposizione eccezionale, il Collegio ribadisce che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce, irrimediabilmente, assunzione di personale, possibile però entro i limiti della capacità assunzionale del Comune e nel rispetto della "sostenibilità finanziaria"; quest'ultima, tuttavia, dovrà essere misurata facendo riferimento ai valori soglia e alle percentuali definite dalla normativa vigente, e fatta salva la possibilità per gli enti di piccole dimensioni "in regola" di avvalersi della facoltà sopra descritta.