In sede di conversione in legge del d.l. 111/2021, è stato modificato il termine originario previsto dal Decreto Cura Italia
24 SETTEMBRE 2021
Per i lavoratori fragili l'assenza sarà equiparata al ricovero ospedaliero almeno fino a 31 dicembre 2021: l'introduzione del nuovo articolo 2 ter nell'impianto del d.l. n. 111/2021, realizzata in sede di conversione in legge, è a un passo dall'ufficialità, vista l'approvazione da parte della Camera e il passaggio in Senato dove non sono previste modifiche. Ormai dal 1° luglio 2021 lavoratori immunodepressi, affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso e disabili beneficiari della legge 104 non possono accedere alla tutela in discorso, qualora impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in smart working.
La nuova disposizione va a incidere sul termine stabilito in origine dall'articolo 26 del Decreto Cura Italia, mediante una modifica del comma 481 della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021); occorre però considerare, in un'ottica pragmatica, che il seguente comma 482 pone a carico dello Stato i costi derivanti dal beneficio in discorso, stessa previsione del comma 5 del citato articolo 26; previsione che l’INPS non può tuttavia attuare in considerazione di una serie di difficoltà tecniche e poiché la norma riconosce le medesime prerogative anche a chi beneficia dell'equiparazione della quarantena alla malattia. Si attende dunque un esplicito provvedimento del Ministero del Lavoro che definisca le modalità operative. Rileva inoltre il trattamento della malattia da Covid-19, che rientra nel perimetro della malattia ordinaria: in considerazione di ciò, i lavoratori fragili appartenenti a determinati settori produttivi sarebbero respinti dalle maglie della tutela.