La Sezione della Regione Campania (deliberazione 6 settembre, n. 2267), pur esaminando la normativa e la giurisprudenza vigenti in materia, ha dichiarato la richiesta di parere inammissibile
15 SETTEMBRE 2021
Un quesito posto alla Sezione di controllo della Corte dei conti, affinché sia ritenuto ammissibile e possa condurre all'elaborazione di un parere, deve possedere i requisiti di generalità e astrattezza, nonché essere strettamente attinente alle questioni di contabilità pubblica. Proprio per l'assenza di tali caratteristiche la Sezione di controllo della Regione Campania ha ritenuto la richiesta di parere del sindaco della Città metropolitana di Napoli inammissibile, mediante la deliberazione n. 22672021/PAR.
L'amministratore ha domandato se il riconoscimento di una tantum di compenso a favore di un consulente di più di 65 anni, già in quiescenza, configuri l'esplicito divieto dettato in tal senso dall'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012. Per motivare il proprio rifiuto, i giudici contabili hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia Europea c-67/18 del 2 aprile 2020: il divieto contenuto nella normativa citata sarebbe non soltanto elemento proprio dell'ordinamento interno, ma anche derivato irrinunciabile della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000; in quest'occasione, infatti, è stata sancita la preminenza della tutela delle politiche del lavoro, specie per le fasce più giovani della popolazione, rispetto alla riduzione e contenimento della spesa pubblica. Basandosi su tale elemento, dunque, la Sezione campana ha giudicato la materia proposta fondamentalmente estranea alla contabilità pubblica e al di fuori del proprio campo di interesse.