Il divieto di conferire incarichi dirigenziali ai pensionati è insuperabile
Il Dipartimento della Funzione pubblica, mediante il parere n. 18602/2021, ha ribadito la vigenza dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012
24 MAGGIO 2021
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 18602/2021, ha negato l'affidamento dell'incarico di capo gabinetto ad un pensionato, anche qualora lo stesso sia inquadrato come dipendente; tale circostanza realizzerebbe, infatti, un’inammissibile elusione del divieto di conferire incarichi dirigenziali ai pensionati.
La norma richiamata dal Dipartimento è l’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, che limita drasticamente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai dipendenti ritiratisi dal servizio. Ciò alla luce della sua “duplice ratio: da una parte, è chiara la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, dall’altra, emerge, invece, la finalità di rispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica. La componente relativa al ricambio generazionale deve considerarsi prioritaria”. Viene subito aggiunto che questo divieto “non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità, come detto, di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito, benché, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite della durata annuale”. Con riferimento al conferimento di un incarico di capo gabinetto all’ex Segretario Generale, anche se viene ipotizzato un inquadramento nella categoria C, sembrerebbe configurarsi “l’esercizio di una vera e propria funzione direttiva e di coordinamento all’interno dell’ente .. Conseguentemente, la fattispecie in esame – considerata l’attribuzione dell’incarico a un soggetto che ha svolto in passato, prima del collocamento in quiescenza, le funzioni di segretario generale dell’ente e valutato l’elevato profilo della prestazione professionale richiesta, non corrispondente alle mansioni ascritte dal CCNL all’interno della categoria C - sembra connotata da elementi tali da porla in termini elusivi rispetto al descritto quadro normativo”.