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La retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate ha natura autonoma e separata

I principali sindacati hanno inviato agli Enti locali una nota recante le corrette modalità di calcolo del trattamento

29 APRILE 2021

In considerazione di quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo AFL4, diverse sigle sindacali (UNSCP, CGIL, CISL, UIL) hanno diffuso una nota per illustrare le corrette modalità di calcolo, nonché fornire i relativi strumenti, della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, quindi l’articolo 45 del CCNL del 16 maggio 2001. È inoltre allegato un fac-simile per mostrare la corretta rappresentazione delle voci di trattamento economico.

La nota richiama anzitutto la definizione della retribuzione aggiuntiva formulata dall’ARAN: un’autonoma voce retributiva unica, unitaria e distinta dalle singole componenti che ne costituiscono la base di calcolo. Ciò spiega il motivo per cui la maggiorazione della retribuzione di posizione, non essendo una voce distinta dalla retribuzione di posizione, non si computa ai fini della determinazione della base di calcolo della retribuzione aggiuntiva. Stesso discorso vale per il cd. galleggiamento, ove attribuito: per verificare la spettanza di quest’ultimo in tutte le sedi convenzionate dev’essere comparata la sola retribuzione di posizione del Segretario, comprensiva della maggiorazione, con la retribuzione di posizione assegnata alla funzione dirigenziale più elevata.