Rimborso spese legali per il dipendente del Comune
Il Consiglio di Stato si pronuncia su una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese legali rivolta al Comune da parte di un suo dipendente assolto in sede penale
31 MARZO 2021
Il Consiglio di Stato si pronuncia su una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese legali rivolta al Comune da parte di un suo dipendente assolto in sede penale. Il giudice amministrativo si sofferma, in particolare, sul requisito dell’assenza di una situazione di conflitto di interessi. Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 23 marzo 2021, n. 2146.
Ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987, riguardante il personale degli enti locali, ma ritenuto estensibile anche agli amministratori in considerazione del loro status di pubblici funzionari, affinché il dipendente possa essere ammesso al rimborso delle spese legali, occorrono due requisiti: 1) che il procedimento ai danni dell’interessato sia stato promosso in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali; 2) che sia stata esclusa una responsabilità del dipendente nel merito dei fatti contestati, e quindi un conflitto di interessi con l’Ente. È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale.