Assunzione di personale a tempo indeterminato: condizioni per un ente "intermedio"
Deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per il Veneto), 22 gennaio 2021, n. 15
4 FEBBRAIO 2021
Assume rilievo per gli Enti locali la recente deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per il Veneto) datata 22 gennaio 2021, n. 15 in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato.
Un ente “intermedio”, ovvero il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:
– non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato.
– l’ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell’onere conseguente alla provvista di personale in un’ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica.