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Il trattamento economico durante l'aspettativa per dottorato di ricerca

Parere del Dipartimento Funzione pubblica del 28 dicembre 2020, n. 82778

15 GENNAIO 2021

Un dipendente pubblico, titolare di posizione organizzativa, si trova in aspettativa per conseguire il dottorato di ricerca. Ai sensi dell'art. 2, legge n. 476/1984, egli dovrebbe poter mantenere inalterato il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza corrisposto dall'Amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Tuttavia, nell'ipotesi in questione l'incarico presso l'ufficio pubblico è di carattere temporaneo e l'assenza del titolare determina l'esigenza dell'affidamento ad un soggetto diverso con conseguente ulteriore aggravio finanziario. È stato dunque richiesto al Dipartimento della Funzione pubblica effettivamente quali voci del trattamento economico debbano essere rispettate.

Il Dipartimento ha risposto tramite parere datato 28 dicembre 2020, n. 82778, mettendo in primo luogo l'accento sull'atteggiamento positivo del legislatore circa la frequenza del dottorato di ricerca dei dipendenti pubblici, in considerazione dell'arricchimento del bagaglio culturale derivante di cui si avvantaggia l'Amministrazione di appartenenza. Ciò è ulteriormente confermato dalla previsione dell'art. 2 che contempla la ripetizione delle somme spettanti a titolo di retribuzione al dipendente nel caso in cui, successivamente al dottorato di ricerca, egli interrompa il rapporto lavorativo con la PA.