La Corte di Cassazione avalla le tesi dell'ARAN e della Corte dei conti
11 GENNAIO 2021
Le progressioni orizzontali non possono essere assegnate solo per anzianità e non debbono riguardare tutti i dipendenti, anche se il fondo delle risorse decentrate risulti potenzialmente così capiente da consentirlo. A confermare queste indicazioni, che da tempo ARAN e Corte dei conti forniscono ad enti molto recalcitranti a prendere atto dei vincoli alle progressioni economiche, è la Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 7 dicembre 2020, n. 27932, che dovrebbe porre la parola fine a uno dei più diffusi motivi di scontro tra datori di lavoro pubblici e sindacati. Le progressioni orizzontali o economiche altro non sono se non un aumento di stipendio a parità di mansioni. La Cassazione spiega nell'ordinanza: «L'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni». Trattandosi di un incremento stipendiale sostanzialmente ad personam, sebbene possa essere esteso a più lavoratori dipendenti, non può essere trattato come un meccanismo di adeguamento stipendiale né automatico, né valevole per tutti. Le organizzazioni sindacali, invece, propongono una lettura applicativa dell'istituto delle progressioni orizzontali radicalmente diverso.