Assegno ASU e contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità
Messaggio INPS datato 12 giugno 2019, n. 2122
17 GIUGNO 2019
Mediante messaggio datato 12 giugno 2019, n. 2212 avente ad oggetto “Indicazioni in merito alla rivalutazione dell’assegno ASU e al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al d.lgs n. 280/1997” l’INPS rende noti i seguenti rilevanti temi.
"Su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento dell’Istituto, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.
I profili di maggiore criticità hanno riguardato la rivalutazione dell’assegno ASU e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al citato d.lgs n. 280/1997.
È stato pertanto interessato al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il cui Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione circa il riconoscimento della portata generale della definizione di lavori socialmente utili contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. In base a tale definizione, i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti al citato articolo 1, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo.
I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica".