Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, n. 118/2020
21 SETTEMBRE 2020
Risulta oggettivamente inammissibile la richiesta effettuata da un ente locale volta a conoscere se in caso di lavoro agile, in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che prevedono una distribuzione flessibile del tempo di lavoro, le amministrazioni debbano escludere il riconoscimento del buono pasto oppure se sia legittimo prevederne l’erogazione, nelle sole giornate in cui viene riconosciuto anche al personale dipendente che svolge la propria attività in presenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 (rientro pomeridiano) e secondo i principi stabiliti dalla L. 81/2017”.