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Pubblico impiego: disposizioni in materia di personale precario

Sintesi della recente sentenza della Corte Costituzionale, 12 agosto 2020, n. 194

26 AGOSTO 2020

Segnaliamo un commento della recente sentenza della Corte Costituzionale, datata 12 agosto 2020, n. 194 in tema di disposizioni in materia di personale precario nella Pubblica Amministrazione. Il commento è tratto dal portale targato Maggioli Editore public-utilities.it.

L’art. 23 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale modifica il comma 18 dell’art. 3 della legge della reg. Siciliana n. 27 del 2016, dispone che i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che «prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari […] i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane» transitano in apposita area speciale transitoria a esaurimento istituita presso la Resais spa [società costituita dall’ente siciliano per l’industria e che vede la Regione stessa come socio unico; la società esercita la «gestione dei servizi di interesse generale per la Regione» – come espressamente prevede l’art. 27 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019], con la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Come rilevato dal ricorrente la disposizione censurata consente a chiunque, dunque anche ai precari assunti a tempo determinato, di accedere, con modalità alternative al pubblico concorso, e quindi senza previo espletamento di una procedura concorsuale, ai benefici della stabilizzazione ogniqualvolta per quelle specifiche mansioni sia possibile un’assunzione nei ruoli del pubblico impiego.
Vertendosi in tema di reclutamento di personale da parte di una società a partecipazione pubblica, la disposizione statale di diretto riferimento è, quanto alla necessaria previsione del bisogno di personale e della correlata spesa, quella di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 del t.u. in materia di società a partecipazione pubblica (richiamato d.lgs. n. 175 del 2016).