Deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, 23 maggio 2019, n. 210
10 GIUGNO 2019
Il differenziale delle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative da escludere dal computo di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo quanto previsto dall'art.11 bis, comma 2, del d.l. 135/2018 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006. Ad affermarlo è una recente deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per la Lombardia, datata 23 maggio 2019, n. 210.