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Accertamento della conoscenza dell'informatica nei concorsi pubblici

Sintesi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 22 giugno 2020, n. 3975

29 GIUGNO 2020

Segnaliamo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 22 giugno 2020, n. 3975 in tema di accertamento della conoscenza dell'informatica nei concorsi pubblici.

Come si può leggere nel comunicato della Giustizia Amministrativa “l’art. 37, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche prima della sua novella ad opera dell’art. 17, l. 7 agosto 2015, n. 124, che ne ha reso più esplicito il principio, ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza dell’informatica (come pure quella della lingua straniera) indifferentemente come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Laddove l’amministrazione abbia optato per la seconda soluzione, la previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto implicita (essendone in pratica coessenziale) nella qualificazione della conoscenza dell’informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa, il cui accertamento non dà luogo a punteggio ma a giudizio di idoneità. Ciò che equivale a dire che chi non è giudicato idoneo, per mancanza di tale conoscenza, per ciò solo deve essere escluso dalla procedura di selezione”.