La questione del persistente insufficiente rendimento illustrata dalla Corte dei conti, Sez. controllo per l’Emilia Romagna
10 FEBBRAIO 2020
La deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Emilia Romagna, 5 febbraio 2020, n. 15 afferma che in caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 487/1994, che impone il divieto di accesso al pubblico impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento.