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Divieto di accesso al pubblico impiego

La questione del persistente insufficiente rendimento illustrata dalla Corte dei conti, Sez. controllo per l’Emilia Romagna

10 FEBBRAIO 2020

La deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per l’Emilia Romagna, 5 febbraio 2020, n. 15 afferma che in caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 487/1994, che impone il divieto di accesso al pubblico impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento.