News

Il caso: Musica con DJ nei bar e ristoranti

12 AGOSTO 2026

Il caso

Nel 2023 una società ha presentato una SCIA per l’avvio di un ristorante-bar, dichiarando la presenza di impianti di diffusione sonora ricondotti, nella modulistica utilizzata, alla categoria B.3.
Successivamente è pervenuta al Comune una segnalazione scritta secondo la quale il locale organizzerebbe eventi con DJ e musica ad alto volume, pubblicizzati anche attraverso i propri canali social.
Nella stessa zona, un secondo esercizio, autorizzato come bar-panificio, avrebbe organizzato nella medesima serata un’iniziativa con musica, somministrazione di bevande alcoliche e preparazione di panini.
L’Ufficio Commercio deve stabilire se procedere direttamente nei confronti degli esercenti oppure limitarsi alla verifica dei titoli presenti agli atti, trasmettendo quindi la segnalazione alla Polizia locale per gli accertamenti sul posto e per l’eventuale contestazione delle violazioni.
 
La soluzione operativa
 
L’utilizzo di strumenti di qualsiasi tipologia che producono rumore è soggetto alla autocertificazione di previsione di impatto acustico nella quale si dichiara che nello svolgimento dell’attività non saranno superati i limiti massimi stabiliti dal regolamento comunale per quella zona, nell’ipotesi che non esiste il regolamento comunale la certificazione dovrà essere resa da un tecnico abilitato in acustica, come previsto dall’articolo 4 del DPR 227/2011, la mancanza di tale certificazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10 della legge 447/1995. Questa disposizione è applicabile per entrambe le tipologie di attività.
A nostro avviso l’ufficio dovrebbe verificare quale sia l’esatta situazione dei due locali in merito ai diversi titoli abilitativi posseduti e per poi trasmettere il tutto alla Polizia locale per gli aspetti di propria competenza e conoscenza; poichè dovranno essere effettuate verifiche per accertare la veridicità delle segnalazioni utilizzando gli strumenti di cui all’art.13 della legge 689/81; si rammenta che l’onere della prova spetta all’organo accertatore.