Il caso: cartelli pubblicitari lungo una strada ANAS
10 AGOSTO 2026
Il caso
Un’impresa che esercita l’attività di vendita di abbigliamento intende collocare sulla propria recinzione alcuni cartelli destinati a pubblicizzare i saldi estivi.
L’attività commerciale si trova fuori dal centro abitato, lungo una strada statale di competenza ANAS. I mezzi pubblicitari verrebbero installati su proprietà privata, ma sarebbero visibili dalla strada.
Occorre stabilire:
• se la SCIA debba essere presentata al SUAP del Comune oppure direttamente ad ANAS;
• con quali modalità ANAS debba essere coinvolta nel procedimento;
• se l’impresa possa installare i cartelli subito dopo la presentazione della SCIA;
• se sia ancora necessario attendere un nulla osta o un’autorizzazione preventiva dell’ente proprietario della strada.
La soluzione operativa
L’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, dispone espressamente che la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse è subordinata alla presentazione della SCIA allo Sportello unico per le attività produttive del Comune ove è svolta l’attività. La SCIA deve essere corredata da un’asseverazione di un tecnico abilitato. Quando l’ente proprietario della strada non è il Comune, la norma stabilisce che sia il SUAP a trasmettere immediatamente la SCIA all’ente proprietario della strada. Nel caso prospettato, l’ente è ANAS.
La norma non brilla per chiarezza ed è intervenuta esternamente rispetto all’impianto consolidato del codice della strada e delle norme regolamentari correlate alla pubblicità di ambito stradale. Questo crea non pochi dubbi in merito alla permanenza di norme che continuano ad essere apparentemente vigenti, ma che potrebbero essere disapplicate per la successione delle leggi nel tempo a causa della loro incompatibilità con l’articolo 5 del citato decreto. Quello che è certo è che oggi il destinatario formale e unico della pratica è il SUAP. Sul punto va detto che ANAS ha adeguato le proprie indicazioni alla nuova disciplina e precisa che la SCIA deve essere presentata al SUAP e che le nuove richieste eventualmente inviate direttamente attraverso la piattaforma ANAS Digital CRM vengono archiviate; tale piattaforma rimane utilizzabile soltanto per pratiche già avviate e per alcune operazioni successive, come le volture.
Quindi, nel procedimento ordinario introdotto nel 2026, non pare che sia effettivamente richiesto un vero e proprio nulla osta preventivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 4 (la novella fa salvi solo i principi generali dell’articolo 23, comma 1) e che ANAS non sia coinvolta per rilasciare, prima dell’installazione, il nulla-osta o la vecchia autorizzazione pubblicitaria. Viene coinvolta dal SUAP per svolgere il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dall’articolo 23, comma 1, del Codice della strada, dal d.P.R. 495/1992 e dai regolamenti e dalle prescrizioni tecniche ANAS. La nuova norma assegna ad ANAS la possibilità di trasmettere al SUAP eventuali proposte motivate di intervento almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della SCIA da parte del SUAP.
ANAS descrive così il proprio intervento:
• riceve la SCIA trasmessa dal SUAP;
• avvia l’istruttoria tecnica;
• verifica la conformità dell’installazione;
• trasmette al SUAP il proprio parere tecnico;
• quantifica gli eventuali oneri istruttori e canoni applicabili.
Si tratta quindi di un controllo successivo inserito nel procedimento di SCIA, non di un titolo preventivo autonomamente richiesto dall’impresa.
Questo perchè la disposizione successiva e speciale del 2026 ha espressamente assoggettato la collocazione dei mezzi pubblicitari alla SCIA e ha disciplinato in maniera specifica il coinvolgimento dell’ente proprietario della strada diverso dal Comune. Pertanto, per le nuove installazioni disciplinate dalla riforma, non appare più consentito continuare a richiedere il nulla-osta pubblicitario ad ANAS.
Per quanto riguarda i tempi per la collocazione dell’impianto asseverato e comunicato, l’articolo 19, comma 2, della legge 241/1990 stabilisce che l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione, anche nei casi di SCIA unica di cui all’articolo 19-bis, comma 2. La procedura prevista per ANAS corrisponde proprio al modello dell’articolo 19-bis, comma 2 e prevede, riassuntivamente:
• presentazione di un’unica SCIA;
• trasmissione alle amministrazioni interessate;
• controlli successivi;
• eventuali proposte motivate di divieto, conformazione o rimozione.
Di conseguenza, non occorre attendere sessanta giorni e non occorre attendere il parere
Tuttavia, l’immediata efficacia della SCIA, salvo i casi specifici previsti dalla stessa novella, non significa che ANAS abbia già giudicato conforme il cartello. Entro il periodo di controllo, se ANAS accerta che mancano i requisiti o che l’installazione crea pericolo, distrazione, disturbo visivo o interferenze con la segnaletica, può formulare al SUAP una proposta motivata. Possono quindi essere disposti il divieto di prosecuzione se non ancora completato il posizionamento dell’impianto, la rimozione del cartello, la conformazione dell’installazione mediante modifiche, nei casi previsti, la sospensione immediata. L’articolo 19 della legge 241/1990 prevede espressamente questi poteri entro sessanta giorni; dopo il termine rimane possibile intervenire nei più ristretti presupposti dell’autotutela. Pertanto, l’installazione immediata è giuridicamente possibile, ma viene effettuata sotto la responsabilità dell’impresa e del tecnico asseverante.
L’installazione non può, invece, iniziare immediatamente in ipotesi tipizzate dalla norma, quali quelle con vincolo paesaggistico o storico-culturale o quando sia necessario acquisire la concessione di suolo pubblico.
Quindi, si può ritenere che dopo l’intervento di “semplificazione”, l’impresa deve presentare una SCIA asseverata al SUAP del Comune, che, nel caso in esame trasmette immediatamente la pratica ad ANAS, la quale svolge l’istruttoria e il controllo tecnico successivo, inviando al SUAP eventuali osservazioni, prescrizioni o proposte inibitorie. In assenza di vincoli paesaggistici o culturali, di occupazione di aree ANAS e di altri titoli preventivi necessari (per i quali si applicano le specifiche norme di settore), i cartelli possono essere installati dopo la valida presentazione e ricezione della SCIA da parte del SUAP, senza attendere il parere di ANAS. Resta però il rischio di un successivo ordine di modifica o rimozione qualora ANAS accerti la non conformità dell’installazione, per cui il richiedente e l’asseveratore si assumono il rischio della preventiva valutazione di conformità.