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Il caso: Esposizione di auto usate in un piazzale

3 AGOSTO 2026

Il caso

 
Un’impresa che commercia autoveicoli usati dispone di un piazzale nel quale vengono collocate le vetture destinate alla vendita.
Si chiede se, anche quando l’area sia indicata come destinata alla sola esposizione, debba essere tenuto il registro delle operazioni giornaliere previsto dall’articolo 128 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il dubbio nasce dalla funzione del registro, diretto a documentare le operazioni effettuate sui beni usati, e dalla necessità di stabilire se l’obbligo dipenda dalla presenza delle automobili nel piazzale oppure dall’esercizio dell’attività di compravendita.
 
La soluzione operativa
 
Le cose usate, se esposte al pubblico che può accedere all’area liberamente, trasforma tale luogo in  superficie di vendita e quindi in base alla sua superficie necessiterà del relativo titolo autorizzativo.
Al di fuori della superficie di vendita autorizzata per il commercio di prodotti non alimentari, nel caso di specie auto, i veicoli usati dovranno essere collocati in una rimessa,  dove sarà anche custodito il registro di cui all’articolo 128 del TULPS, che attesta quante e quali veicoli siano oggetto dell’attività commerciale di auto usate, il tracciamento della compravendita è dato dal trasferimento della proprietà dei veicolo, prima al suo originario titolare, dopo al commerciante ed infine al successivo proprietario che ha acquistato il veicolo usato.
Si rammenta che il registro deve essere collocato assieme alle auto nella specifica rimessa, alla quale gli agenti potranno accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte ai sensi dell’articolo 16 del TULPS.