Il caso: DJ set e spettacoli dal vivo
26 MAGGIO 2026
Il caso
Nel corso di manifestazioni sportive e ricreative temporanee viene frequentemente presentata SCIA ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 201/2024, norma che ha introdotto una procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo con capienza fino a 2.000 partecipanti.
Nel caso prospettato, l’organizzatore di un torneo sportivo intende realizzare, accanto all’evento sportivo e alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, uno spettacolo musicale mediante DJ set, prevedendo una presenza contemporanea di circa 600 persone.
Il quesito riguarda la corretta qualificazione giuridica dell’attività: se il DJ set possa essere considerato “spettacolo dal vivo” ai fini della SCIA semplificata prevista dall’art. 7 del DL 201/2024 oppure se debba continuare ad applicarsi la disciplina ordinaria del pubblico spettacolo prevista dagli articoli 68 e 80 del TULPS.
La soluzione operativa
Il quesito si riferisce ad una attività di trattenimento svolta attraverso un DJ set, ovvero una persona che provvede a diffondere musica riprodotta; tale ipotesi non si concilia con l’indicazione contenuta nell’articolo 7 del DL 201/2024 che prevede la procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo, quindi con un cantante, o complesso, che al momento provvede a suonare o cantare direttamente dal vivo. La semplificazione riguarda soltanto gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali, il teatro, la musica, la danza, il musicale le proiezioni cinematografiche. La legge ha individuato, in modo tassativo, le tipologie di spettacolo con finalità prettamente culturali che possono essere oggetto di questa semplificazione la cui finalità resta il“favorire l’accesso al settore dell’industria culturale”. Quanto indicato nel quesito quindi, a ns parere, si configura come un comune trattenimento che necessita di licenza ex articolo 68 TULPS e verifica di agibilità del locale.