Il caso: noleggio con conducente e conferimento dell’autorizzazione
14 MAGGIO 2026
Il caso
Un Comune chiede chiarimenti in merito all’iscrizione al RENT nei casi di conferimento dell’autorizzazione NCC ai soggetti previsti dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 21/1992.
In particolare, si domanda se l’iscrizione debba risultare:
• in capo al soggetto conferitario, ad esempio una società di persone;
• oppure al soggetto conferente, considerato che la titolarità dell’autorizzazione rimane formalmente intestata a quest’ultimo.
La soluzione operativa
L’iscrizione al RENT deve risultare il capo al soggetto conferitario (nel caso prospettato ad uno dei soggetti richiamati all’art. 7, comma 1, della legge n. 21/1992), in quanto il D.M. n. 203/2024 istitutivo del RENT prevede che il registro contenga i dati delle imprese che esercitano materialmente il servizio. L’allegato A lettera f) punto 2 del citato decreto richiede espressamente l’indicazione:
a) del conferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 21/1992 a consorzi o cooperative dal titolare di licenza o autorizzazione;
b) del contratto di lavoro (quindi del rapporto operativo con il conferitario). Il RENT serve a:
monitorare chi effettivamente esercita l’attività sul territorio;
consentire i controlli da parte delle FF.OO., dalla Motorizzazione Civile e dai Comuni;
verificare le rimesse, le sedi operative, i veicoli e conducenti.
Con il conferimento, come già giustamente riportato nel quesito, il conferente mantiene la titolarità giuridica dell’autorizzazione, mentre il conferitario esercita materialmente l’attività, ha i veicoli, gestisce i conducenti, opera dalla rimessa.