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Il caso: agibilità ex art. 80 TULPS con parere negativo della Commissione

1 APRILE 2026

Il caso

 
Un ente locale riceve una richiesta di nulla osta di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS per l’utilizzo temporaneo di un impianto sportivo, in occasione di un evento di natura religiosa, non soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) esprime tuttavia parere negativo.
Si pone quindi il dubbio operativo:
• il Sindaco o il dirigente possono comunque rilasciare l’agibilità?
• oppure il parere negativo della Commissione preclude in modo assoluto il rilascio del titolo?
 
La soluzione operativa
 
L’articolo 80 del TULPS, che tratta di agibilità dei locali di pubblico spettacolo, indica che non può essere rilasciata la licenza prima di aver fatto verificare la agibilità del luogo; anche se potrà sembrare paradossale, la norma non fa riferimento alcuno all’obbligo che tale verifica sia positiva, limitandosi a indicare che sia stata eseguita la verifica, cosa che nel caso di specie è avvenuta.
 
Dovrà quindi essere il Sindaco in persona, quale presidente della commissione a dare formali indicazioni circa la procedura da seguire in contrapposizione del parere della commissione; successivamente anche il dirigente del servizio che materialmente dovrà firmare, prima la certificazione di agibilità e dopo la licenza ex articolo 68 TULPS, a concordare l’orientamento del Sindaco assumendosi le medesime responsabilità che già si è assunto il Sindaco/Presidente.