Il caso: serata discoteca in un pubblico esercizio senza autorizzazione
18 FEBBRAIO 2026
Il caso
All’interno di un pubblico esercizio, nella notte del 31 dicembre 2025, si è svolta un’attività di pubblico spettacolo organizzata da un’associazione culturale, che avrebbe trasformato il locale in una vera e propria discoteca fino al mattino successivo.
L’ufficio di Polizia locale è venuto a conoscenza dell’evento solo successivamente, attraverso video pubblicati sui social media.
Nel frattempo, il locale ha cambiato gestione: i precedenti gestori hanno cessato l’attività e i nuovi titolari hanno presentato una SCIA di subingresso nel gennaio 2026, con contestuale sospensione dell’attività.
L’ente si chiede quindi:
• è possibile procedere a sanzioni anche se l’evento non era stato comunicato?
• chi deve essere ritenuto responsabile?
• quali norme devono essere applicate?
La soluzione operativa
Le eventuali violazioni devono essere notificate all’organizzatore dell’intrattenimento e quindi al legale rappresentante della Associazione, magari in concorso con il titolare del pubblico esercizio che gli ha consentito l’utilizzo dei locali sede della sua attività, entro 90 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’attività abusiva. Per avere maggior contezza dell’evento e accertare le violazioni e le responsabilità è possibile assumere a Sommarie Informazioni, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81, il legale rappresentante dell’associazione e i proprietari del locale.
Si dovrà quindi contestare la violazione al disposto dell’articolo 68 del TULPS per il mancato possesso del titolo abilitativo per il trattenimento, punito dall’art. 666 comma 1 del codice penale, articolo depenalizzato e quindi con sanzione amministrativa.
Andrà anche contestato l’art. 681 del codice penale (per questo reato va inviata comunicazione all’autorità giudiziaria); inoltre se vi è stata anche somministrazione occorre contestare la violazione di cui all’art. 32 della LR Veneto n. 29/2007