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Il caso: concessioni di commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2025

29 DICEMBRE 2025

Il caso

 
Un Comune si trova a dover gestire le posizioni di operatori del commercio su area pubblica che non hanno partecipato alla procedura di riassegnazione avviata nel 2018 in attuazione della direttiva Bolkestein e che risultano titolari di autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2025.
L’ente chiede di chiarire:
• se siano previste proroghe automatiche o discrezionali delle autorizzazioni;
• quale sia il corretto comportamento procedimentale della Pubblica Amministrazione;
• se sia possibile avviare nuove procedure a evidenza pubblica anche in assenza di linee guida ministeriali;
• quali orientamenti giurisprudenziali possano supportare le scelte dell’ente e ridurre il rischio di contenzioso.
 
La soluzione operativa
 
La materia delle concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell’attività commerciale, di somministrazione, della stampa quotidiana e periodica e delle attività artigianali, è al momento estremamente complessa e priva di un quadro normativo. Infatti tutte le procedure che vennero svolte negli anni 2021 e 2022, che comportarono la proroga delle concessioni al 31.12.2032, sono state dichiarate illegittime dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 22/05/2025) 10/07/2025, n. 6013 perché contrarie alle disposizioni della norma sovraordinata rappresentata dalla Direttiva Europea 123/CE/2006, la quale prevede, come è ed era noto, che le concessioni di suolo pubblico, trattandosi di dotazioni limitate possono essere assegnata per una durata limitata, attualmente la legge 214/2023 la quantifica il 10 anni, attraverso dei bandi pubblici che abbiano determinate caratteristiche e che non sia previsto il meccanismo di rinnovo ma alla scadenza una nuova assegnazione attraverso un nuovo bando pubblico. In questo quadro giuridico, già di per se estremamente complesso, si inserisce poi la mancata emanazione dei criteri che la legge 214 aveva promesso di emanare entro Marzo 2024 e ancora non emanati, attraverso i quali si sarebbe potuto, probabilmente, procedere alla messa a bando delle concessioni non assegnate o scadute o non rinnovate.
Non ci risulta o comunque non siamo a conoscenza, che il Ministero del Made in Italy abbia fornito alcun indirizzo teso a chiarire, anche se non risolvere, la situazione attuale caratterizzata attualmente dalla precarietà, incertezza e dubbia legittimità. Il regime transitorio e derogatorio è destinato a cessare il 31.12. 2025. La legge delinea questi casi:
1) Si conferma la validità, per tutta la loro durata, delle concessioni in scadenza al 31/12/2020 e già riassegnate fino al 2032 e quelle già assegnate al 31/12/2023 con procedure selettive.
2) Conclusione entro il 30/06/2024 delle procedure di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31/12/2020, iniziate in attuazione dell’articolo 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020 come convertito dalla L. 77/2020, e non ancora ultimate al 30/12/2023.  Se l’amministrazione non ha concluso il procedimento entro il 30/06/2024, le concessioni si intendono comunque rinnovate (salvo rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di intervenire in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies L.241/1990, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti prescritti).
3) Conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio: le procedure per concessioni in scadenza al 31/12/2020  annullate in autotutela dai comuni per effetto della giurisprudenza o mai avviate dai comuni in seguito al parere AGCOM e le procedure per concessioni NON in scadenza al 31/12/2020, quindi in scadenza a partire dal 1/01/2021. Resta ferma l’eventuale maggiore durata prevista da concessioni che scadono oltre il 31/12/2025. Il comune di Roma ha proceduto senza avere i criteri. Ma poi rimane il problema di cosa fare fino alla conclusione del procedimento che può durare alcuni mesi.