News

Il caso: trasferimento di attività ambulante

22 DICEMBRE 2025

Il caso


Un operatore commerciale chiede se, nell’ambito del trasferimento di un’impresa del settore ambulante — sia totale che limitata a singoli rami o settori — esistano figure diverse dal notaio abilitate ad autenticare le scritture private tra le parti.
Si domanda, in particolare, se l’autenticazione possa essere validamente eseguita da altri pubblici ufficiali (segretario comunale, cancelliere, funzionari delegati, avvocati), e in base a quale norma.

La soluzione operativa


L’articolo 2556 del Codice Civile recita che gli atti che hanno per oggetto la cessione o la gestione di una azienda (e l’attività citata nel quesito rappresenta una azienda) devono essere redatti nella forma di atti pubblici o scritture private registrate. Il comma 2° del citato articolo, come sostituito dall’art. 6 della legge 12 agosto 1993 n. 310, indica che la registrazione di tali atti è di competenza del Notaio rogante o autenticante; quindi l’autentica dell’atto privato, se si sceglie questo documento, deve avvenire a cura del notaio che poi provvederà alla registrazione dell’atto. Altre figure di pubblici ufficiali abilitati ad autenticare, quali i Cancellieri, i Segretari Comunali, i Funzionari incaricati dal Sindaco e gli Avvocati sono autorizzati all’autentica delle firme in altre materie.