Il caso: vendita e somministrazione di bevande alcoliche con licenza itinerante
6 NOVEMBRE 2025
Il caso
Un titolare di pubblico esercizio ha richiesto al Comune il rilascio di una licenza itinerante di tipo B per poter vendere e somministrare bevande – comprese quelle alcoliche e superalcoliche – durante eventi pubblici organizzati sul territorio comunale. L’ufficio chiede se tale licenza consenta effettivamente la somministrazione di alcolici e a quali condizioni.
La soluzione operativa
L’autorizzazione di tipo per il commercio in forma esclusivamente itinerante di prodotti alimentari, rilasciabile a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del D.lgs 59/2010, consente anche la vendita di bevande con qualsiasi contenuto alcolico anche se limitato fra le ore 7,00 e le ore 24,00 (art.14 bis della legge125/2001) fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Nota 30 luglio 2009, Prot. 69837 ha precisato che gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono continuare a
commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635 (chi scrive non concorda con questa interpretazione poiché la legge 125/2001 ha innovato la materia).
Secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare 13/2025 dell’Agenzia delle Dogane, il SUAP dovrà inviare all’agenzia copia della licenza rilasciata o presentazione di SCIA.