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Competenze per violazioni in materia di impatto acustico

29 SETTEMBRE 2025

Il caso

 
In un locale di ristorazione autorizzato con regolare licenza e nulla osta acustico, era previsto l’obbligo di interruzione della musica entro le ore 24.00. Su segnalazione, i Carabinieri della Stazione competente hanno accertato che alle ore 01.15 nel locale era ancora in corso intrattenimento musicale ad alto volume.
Il regolamento comunale in materia di inquinamento acustico richiama, per la violazione, l’art. 10, comma 3, della legge quadro n. 447/1995 e l’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 12/1998. Quest’ultimo dispone che “all’accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all’art. 10, commi 1 e 3, della legge 447/1995 provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, la Provincia o il Comune”.
Si è posto dunque il quesito se il verbale di accertamento e contestazione dovesse essere redatto dai Carabinieri o dal Comune.
 
La soluzione operativa
La vicenda normativa sottoposta in osservazione coinvolge il rapporto che esiste tra poteri di accertamento di fatti puniti con sanzioni amministrative pecuniari ed  il successivo potere di irrogazione della sanzione.
 
Nel caso di specie i dati di riferimento normativo sono rappresentati da:
 
– articolo 10, comma 3, legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico):
nella parte in cui prevede che la violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o nei nulla osta acustici sia punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
– articolo 15, comma 3, legge regionale 12/98, ove si stabilisce che “all’accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all’art. 10 commi 1 e 3 della l. 447/1995 provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, la Provincia o il Comune”;
 
A livello poi di potestà accertative vale quanto  indicato nell’articolo 13, comma 4, della legge 689/81 in esecuzione del quale, in generale – e a prescindere da qualsiasi altra specificazione –  gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno competenza ad accertare e contestare violazioni amministrative.
 
In questo quadro di riferimento quindi, provando a dare un senso compiuto alla imperfetta esposizione contenuta nella legge regionale 12/1998, può dirsi che le potestà accertative spettano, in tale materia specifica, oltre che ai soggetti cui compete in generale il potere di accertare violazioni punite con sanzioni amministrative  (per quanto di nostro interesse agenti ed ufficiale di polizia giudiziaria) anche a dipendenti del comune e della provincia cui, all’interno dell’ente, siano state affidate specifiche competenze attuative dell’articolo 15, comma 3, della legge regionale.
 
Tutto questo, ovviamente, prescinde dal potere di irrogare la sanzione che spetta all’autorità indicata dalla legge all’esito del percorso procedimentale descritto dalla legge 689/81.
 
Ora, venendo al caso di specie, possono stilarsi queste conclusioni:
 
– la legge regionale 12/1998 non contiene affatto una indicazione tassativa degli organi competenti ad accertare e contestare violazioni amministrative;
–  continua, pertanto, certamente ad applicarsi l’articolo 13, comma 4, della legge 689/81, mantenendo gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria pieno potere di accertamento di violazioni amministrative;
–  il potere di cui trattasi si trasforma in dovere nel momento in cui si verificano e sono accertati i presupposti oggettivi di applicazione della sanzione;
–  i  carabinieri,  nel caso di specie, non solo avevano, quindi, il potere di redigere  il verbale di accertamento, ma anche il dovere di farlo.
 
Ma – ed è questo il consiglio che mi permetto di dare al collega – ove i militari dell’Arma non abbiano redatto il verbale di accertamento, ritenendosi, a torto, non competenti a farlo, evitando polemiche prive di costrutto, è assolutamente doveroso considerare la segnalazione proveniente dal comando Carabinieri come un verbale di riferimento, in base al quale redigere il successivo verbale di accertamento, facendo massima attenzione a riferire ai presupposti di fatto e tempo indicati nella segnalazione i dati temporali e soggettivi del verbale di accertamento.
 
Si dovrà, cioè indicare che i sottoscritti procedono a redigere il verbale di accertamento sulla base della segnalazione proveniente da…….. relativa ad un sopralluogo eseguito in data…..da……