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Attività turistiche: il CGA Sicilia ribadisce l’obbligo di locali conformi alla normativa edilizia

19 SETTEMBRE 2025

Il C.G.A. Sicilia, con sentenza 3 febbraio 2025, n. 73, intervenendo in materia di cambio di destinazione d’uso di alcune unità immobiliari adibite a “casa vacanza”, ha ribadito il principio secondo cui ogni attività economica, compresa quella turistica, deve essere esercitata in locali conformi alla normativa edilizia.
 
Nel rilasciare l’autorizzazione commerciale la competente P.A. deve quindi tenere presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività stessa sarà svolta, con la conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo allorché sia fondato su rappresentate, e accertate, ragioni di abusività dei locali medesimi.