
Sale giochi: il Comune può sospendere l’attività per tutelare salute e quiete pubblica
22 SETTEMBRE 2025
Il Consiglio di Stato, con sentenza 4 febbraio 2025, n. 868, si è pronunciato in merito alla gestione delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui siano collocate le apparecchiature da gioco.
Afferma così, in punto di diritto, il principio secondo cui è legittimo il provvedimento con cui il Comune preveda che, a fronte della reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole ed adeguato.
Il potere del Sindaco ex art. 50, VII, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), esercitato al fine della tutela della salute e della pubblica quiete, legittima invero l’adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle menzionate sale giochi e dei richiamati esercizi.
La prevenzione della ludopatia è una competenza distinta e trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività ex art. 3, II, TUEL e, dall’altro, sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 50, VII, cit. Si innestato, poi, su tale quadro normativo nazionale le diverse disposizioni delle leggi regionali sui compiti di iniziativa e di vigilanza dei Comuni relativamente al fenomeno del gioco d’azzardo patologico che costituiscono un riconoscimento legislativo dell’emersione di questa nuova competenza finalizzata al contrasto della ludopatia.